Carta del docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 1998 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, accertata l’inerzia e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996. Alla condanna pecuniaria contenuta nel titolo esecutivo consegue la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. è compatibile con il contenuto del giudicato di condanna pecuniaria e concorre con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela non alternativi.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito con separate azioni individuali davanti al TAR per l’esecuzione della sentenza n. 375/2023 con cui il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il loro diritto alla carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023, nella misura di euro 500,00 annui oltre interessi, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, è rimasta ineseguita. I ricorrenti hanno quindi chiesto che al Ministero debitore fosse ordinato di ottemperare mediante pagamento, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione non si è costituita in nessuno dei giudizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’unicità del titolo posto in esecuzione e dispone la riunione dei ricorsi, onde consentirne la trattazione congiunta. Nel merito, le domande sono fondate.
Il percorso argomentativo muove dall’accertamento dei presupposti. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato in data 11 agosto 2023 ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza del 12 settembre 2025.
Non essendo contestata l’inottemperanza, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, accreditando a ciascun ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’importo di euro 500,00 mediante carta del docente, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, nei sessanta giorni successivi provvede in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, con facoltà di delega.
Il Collegio applica poi la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., ritenendola compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, richiamando sul punto Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15. La misura è inoltre compatibile con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi analoghi precedenti; la decisione è trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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