Carta docente e ottemperanza all’obbligo di pagamento del Ministero dell’Istruzione (TAR Lombardia n. 2813 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale esecutivo vincola l’Amministrazione all’esatto adempimento della pretesa in esso consacrata, con la conseguenza che l’inerzia o il pagamento parziale integrano inottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne deriva che i conteggi di capitale e interessi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, è legittima l’azione per il recupero coattivo e va dichiarata l’inottemperanza, con assegnazione di termine e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1091/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 1.500,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 20.6.2023.
L’Amministrazione ha versato solo euro 500,00 per l’anno 2022/2023. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato per il residuo di euro 1.000,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro prima dell’azione coattiva.
Il ricorso va dunque accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnandosi un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti, nonché degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, con i limiti richiamati. Nel caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione determinata tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività, e con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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