Farmacista non legittimato a impugnare pianta organica di altro Comune (TAR Marche n. 307 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una sede farmaceutica non è legittimato a impugnare la pianta organica delle farmacie di un Comune limitrofo, ancorché confinante, né gli atti regionali che vi danno attuazione. L’art. 11, comma 1, lett. c), e comma 2, del d.l. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, àncora l’istituzione delle sedi al dato della popolazione del Comune interessato, senza prevedere alcun coordinamento sovracomunale delle piante organiche. Ne deriva che la posizione soggettiva del farmacista esercente in altro Comune non assume consistenza di interesse legittimo, ma resta un interesse di mero fatto, salvo il diritto a che le nuove farmacie siano ubicate a distanza non inferiore a 200 metri ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 475/1968. La carenza di legittimazione attiva comporta l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una farmacia ubicata in un Comune della Provincia di Ancona, agiva contro le determinazioni con cui il Comune di Mondolfo aveva negato la revisione biennale della pianta organica dopo il trasferimento della frazione di Marotta dal Comune di Fano. Contestava, in particolare, il mantenimento della quinta sede farmaceutica denominata Centocroci e l’indizione del concorso regionale per l’assegnazione delle sedi.

All’impugnazione iniziale seguivano due atti di motivi aggiunti, la trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario e un ulteriore gravame avverso il decreto regionale di assegnazione della sede alle vincitrici del terzo interpello e la delibera comunale di revisione del piano. Il Tribunale riuniva i tre ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglieva l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva. La ricorrente agisce contro provvedimenti adottati in un Comune diverso e appartenente a un’altra Provincia. Il dato normativo di riferimento — l’art. 11 del d.l. n. 1/2012 — affida a ciascun Comune l’individuazione delle sedi disponibili sul proprio territorio in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente, senza prevedere forme di coordinamento tra piante organiche limitrofe.

Il Tribunale prendeva le distanze da un orientamento favorevole all’ammissibilità, rilevando che i precedenti richiamati riguardavano fattispecie disomogenee: una proiezione di presidio sussidiario e una farmacia istituita secondo il criterio della distanza ex art. 104 del R.D. n. 1265/1934. Adottava invece l’indirizzo restrittivo secondo cui il potere di perimetrazione della zona di una nuova sede incide solo sulle aree assegnate alle farmacie del medesimo Comune, restringendo la libertà di impresa dei soli titolari ivi operanti. La posizione della ricorrente resta quindi di mero fatto, non essendo dimostrato alcun pregiudizio concreto sul proprio bacino di utenza.

In via ulteriore e assorbente, il Collegio rilevava profili di inammissibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti: la delibera consiliare istitutiva delle nuove sedi e la delibera di Giunta che aveva mantenuto la sede come soprannumeraria, quest’ultima configurandosi come l’atto effettivamente lesivo. Rilevava altresì l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo le delibere impugnate superate da atti successivi non gravati, tra cui il decreto regionale di ricognizione delle sedi e i decreti di assegnazione esito dei successivi interpelli.

Infine, per completezza, il Tribunale osservava che i gravami erano anche infondati nel merito. Il mantenimento della sede come soprannumeraria era conseguente alla modifica territoriale e demografica determinata dall’annessione di Marotta ed era stato adeguatamente motivato, con pareri favorevoli dell’ASUR e dell’Ordine dei farmacisti. La scelta pianificatoria comunale, non impugnata, rendeva gli atti regionali di interpello meramente attuativi. La Corte richiamava l’orientamento del Cons. Stato n. 4085 del 2016 e del Cons. Stato n. 3023 del 2018 secondo cui la sede messa a concorso e già assegnata non è sopprimibile per sopravvenienze demografiche, senza ledere le aspettative dei vincitori. I ricorsi riuniti erano pertanto dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *