Carta docente ottemperanza al giudicato commissario ad acta penalità di mora (TAR Toscana n. 448 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia accertato il diritto al beneficio economico della carta docente è fondato quando l’Amministrazione non provi l’esecuzione della prestazione, restando irrilevante il solo pagamento delle spese di lite. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 56 del 15 marzo 2023, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 16.05.2024, è stato accertato il diritto della ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, co. 121, legge n. 107 del 2015 per tre anni scolastici e il Ministero è stato condannato all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento.

Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, oltre alla condanna per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione si è costituita senza dedurre sul merito, documentando solo il pagamento delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti non risulta alcuna esecuzione del giudicato, eccezion fatta per le spese di lite. Il dato è decisivo: il pagamento delle spese non esaurisce l’obbligo di conformazione all’accertamento, che riguarda la prestazione principale oggetto del titolo giudiziale.

Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto. Il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e si commisura agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia, del non elevato livello di complessità e dei numerosi analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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