Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 479 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione una volta decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del titolo e ordina l’esecuzione secondo le prescrizioni in esso contenute, fissando un termine per l’ottemperanza spontanea. Per il caso di protratta inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà per l’amministrazione di attuare il giudicato fino all’insediamento e all’operato dell’organo commissariale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese e si aggiunge agli interessi dovuti in forza della condanna, avendo carattere sanzionatorio. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n. 932 del 15.11.2023, passata in giudicato. Con quella pronuncia il giudice ha accertato il diritto del docente al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e ha condannato il Ministero a mettere a disposizione la somma complessiva di € 2.500,00, purché il ricorrente risulti in servizio nell’anno in corso o negli anni successivi.

Il titolo è stato notificato il 21.11.2023. L’amministrazione è rimasta inerte e il ricorrente ha proposto l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto l’ambito della legittimazione ad agire. Essa riguarda i crediti riconosciuti in favore della parte ricorrente e non gli importi liquidati a titolo di spese di lite a favore del procuratore antistatario, che restano estranei all’oggetto del giudizio di ottemperanza.

Accertato il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, il ricorso è fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero deve pertanto eseguire la sentenza del giudice del lavoro secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione a cura del ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta in un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, o suo delegato. Questi provvede su istanza di parte, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente: il Collegio richiama l’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, e ne applica la ratio per analogia alle altre condanne al pagamento di somme.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, il Tribunale riconosce la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino alla data di insediamento del commissario, restando fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a quando l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 25.05.2021. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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