Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Toscana n. 1971 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il TAR accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo e, in caso di inerzia, ordina l’adempimento entro un termine assegnato. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere inutilmente decorso perché il ricorso sia ammissibile. Il perdurare dell’inadempimento legittima la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 346/2023, pubblicata il 1° agosto 2023, è stato accertato il diritto dei ricorrenti al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi.

Formatosi il giudicato e notificato il titolo, i creditori hanno convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito in una sola delle cause riunite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., per l’identità della sentenza della cui esecuzione si tratta. Verifica poi l’ammissibilità della domanda: la sentenza è passata in giudicato il 4 settembre 2023, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Arezzo del 28 marzo 2024, ed è stata notificata al Ministero il 2 agosto 2023.

Risulta inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. L’art. 114 c.p.a. offre così il fondamento del giudizio.

Nel merito, non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Il Tribunale dichiara dunque l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e nei termini fissati dalla sentenza civile. Ordina all’Amministrazione di mettere a disposizione la carta del docente e di pagare le somme dovute, oltre interessi, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Il Tribunale dispone infine l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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