Ricorso inammissibile per tardiva impugnazione degli atti istitutivi degli impianti semaforici (TAR Toscana n. 1969 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui il Comune istituisce un impianto semaforico e ne dispone l’attivazione costituiscono provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale strutturalmente rivolti alla collettività indeterminata degli utenti della strada: non sussiste alcun obbligo di notificazione individuale, neppure nei confronti del proprietario di un accesso laterale interessato dall’intersezione. Il termine per l’impugnazione decorre pertanto dalla pubblicazione all’albo pretorio. Una volta divenuti inoppugnabili gli atti istitutivi per effetto della tardività dei motivi aggiunti, il ricorso proposto avverso gli atti prodromici e preparatori è inammissibile per difetto di interesse, non potendo la loro eventuale illegittimità riverberarsi su atti ormai definitivi. La qualificazione degli atti finali come “sanatoria postuma” dei provvedimenti precedenti è il frutto di una lettura invertita della sequenza procedimentale.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di immobili siti in prossimità di due intersezioni della S.S. 146, in una frazione del Comune di Montepulciano; uno di essi vi svolge attività di accoglienza turistica e ristorazione, mentre una ricorrente amministra una società titolare di una struttura sportiva con accesso da una delle vie interessate. Appresa l’intenzione dell’ente di installare due impianti semaforici, acquisivano gli atti tramite accesso e li impugnavano con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, articolando censure di violazione della disciplina sulla circolazione, sul procedimento amministrativo e sull’affidamento degli appalti.

A seguito dell’opposizione dell’Amministrazione comunale, il gravame era trasposto davanti al TAR. Costituitasi la sola Amministrazione comunale, questa eccepiva il difetto di legittimazione e di interesse, l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti di affidamento e l’improcedibilità sopravvenuta, non essendo state impugnate le due ordinanze che avevano effettivamente disposto l’attivazione degli impianti. Depositati i motivi aggiunti avverso tali ordinanze, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione all’udienza del 2 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale applica il criterio della ragione più liquida, richiamando Cons. Stato sez. II n. 628 del 2024, Cons. Stato sez. VI n. 951 del 2023 e TAR Lombardia, Milano, sez. IV n. 1123 del 2023, e ritiene assorbenti due eccezioni preliminari: l’irricevibilità dei motivi aggiunti e la conseguente improcedibilità del ricorso avverso gli atti prodromici. L’esame delle ulteriori eccezioni, pure definite ampiamente fondate, resta superfluo.

Il punto di fatto decisivo è la pubblicazione all’albo pretorio delle due ordinanze del 2023, provata mediante deposito dei relativi link: l’istituzione dell’intersezione semaforica e la successiva attivazione dell’impianto di rilevazione delle infrazioni risultano pubblicate fino a date di novembre 2023. A tali date va riportata la conoscenza degli atti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla effettiva cognizione dei ricorrenti, peraltro desumibile dalla corrispondenza dagli stessi depositata.

Il Collegio esclude espressamente che sussistesse un obbligo di notificazione individuale. Trattandosi di provvedimento attinente alla regolamentazione stradale e destinato alla generalità degli utenti, la pubblicazione integra la forma di conoscenza legale; irrilevante è la circostanza che uno dei ricorrenti abbia regolarizzato solo in data successiva il passo carraio esistente su una delle strade dell’incrocio. Rispetto alle date di pubblicazione, l’impugnazione notificata il 30 giugno 2025 è quindi irrimediabilmente tardiva.

La declaratoria di irricevibilità dei motivi aggiunti travolge l’originario ricorso, che si rivolgeva ad atti preparatori rispetto alla disciplina della circolazione poi intervenuta e ormai inoppugnabile: ne deriva l’inammissibilità per difetto di interesse. Il Tribunale respinge la prospettazione dei ricorrenti di una inversione procedimentale e di una “sanatoria postuma”, qualificando correttamente gli atti conclusivi come esito di un procedimento di cui quelli impugnati costituivano fase prodromica. Diviene così inutile ogni approfondimento sull’inammissibilità dell’impugnazione degli affidamenti, proposta da soggetti privi di interesse alla partecipazione alle gare.

Il ricorso è dichiarato inammissibile e i motivi aggiunti irricevibili; i ricorrenti sono condannati alle spese in favore dell’Amministrazione comunale, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori, con compensazione nei confronti degli intimati non costituiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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