Legittima la valutazione tecnica della commissione anche con coefficienti identici (TAR Sardegna n. 559 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione integra di per sé sufficiente motivazione, ove i criteri siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio. In caso di metodo di valutazione discrezionale per ciascun commissario, e non di confronto a coppie, l’identità dei coefficienti attribuiti ai concorrenti è circostanza neutra rispetto alla legittimità della valutazione e non dimostra l’omesso scrutinio delle offerte.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per il service di materiale in TNT sterile, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016. L’appalto veniva aggiudicato alla controinteressata con punti 98,708, mentre la ricorrente si classificava seconda con punti 89,231. Avverso l’aggiudicazione definitiva e i verbali di gara la società proponeva ricorso, deducendo l’illegittima riparametrazione dei punteggi, l’erronea valutazione dei parametri relativi a teli, camici e accessori e la sostanziale omessa valutazione del criterio di organizzazione e gestione del servizio.

La stazione appaltante e la controinteressata resistevano chiedendo il rigetto. All’udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio dell’ampia discrezionalità tecnica della commissione, richiamando l’orientamento secondo cui le censure sul merito della valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità salvo manifesta irragionevolezza o travisamento. Su tale base esamina la contestazione sui teli, sui camici e sui kit: le doglianze della ricorrente si risolvono in valutazioni soggettive sulla preferibilità del proprio prodotto, senza dimostrare l’irragionevolezza del giudizio, pur opinabile, della commissione.

Quanto all’onere motivazionale, la Corte afferma che il punteggio numerico assegnato ai vari elementi integra sufficiente motivazione quando i criteri siano chiari e dettagliati. La griglia che collega coefficiente e giudizio, unita ai sub-criteri della lex specialis, rende comprensibile il giudizio su ciascun prodotto; l’aggiunta di una motivazione discorsiva sintetica sui parametri più rilevanti costituisce adempimento ulteriore e non necessario.

Sul criterio di organizzazione e gestione del servizio, la Corte ritiene infondata la tesi secondo cui l’identico coefficiente attribuito a tutti i concorrenti sarebbe sintomo di omessa valutazione. Il metodo previsto era quello discrezionale per ciascun commissario, non il confronto a coppie. Richiamata la Adunanza Plenaria n. 16 del 2022, il Collegio ribadisce che l’identità delle valutazioni, in difetto di altri concordanti indizi, non è indice univoco di illegittimità e che gli apprezzamenti individuali si assorbono nella decisione collegiale. Da ciò discende anche l’infondatezza del motivo subordinato di illegittimità dei sub-criteri.

Esclusa ogni illegittimità sulle altre voci, la prima parte del primo motivo — relativa alla riparametrazione e involgente solo 0,769 punti — diviene improcedibile per carenza di interesse, risultando inidonea a superare la prova di resistenza, come riconosciuto dalla stessa ricorrente. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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