Ottemperanza al decreto equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 335 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello, ai sensi della legge n. 89/2001, liquida l’indennizzo per irragionevole durata del processo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, una volta notificato e non opposto nei termini dell’art. 325 cod. proc. civ., acquista efficacia di cosa giudicata. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il creditore può agire davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza. Il rito è ammissibile solo se il ricorrente ha reso le dichiarazioni previste dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e se è spirato il termine di sei mesi dalla loro trasmissione senza pagamento. Accertata l’inerzia, il giudice ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione e nomina, per il caso di perdurante inottemperanza, il commissario ad acta, senza compenso ulteriore per il dirigente, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di € 3.300,00, oltre spese liquidate in € 450,00 per compensi e € 55,00 per spese, con distrazione in favore del difensore. Il decreto veniva ritualmente notificato al Ministero, dapprima all’Avvocatura distrettuale e poi con formula esecutiva, senza che l’amministrazione vi desse esecuzione e senza opposizione.

Formatosi il giudicato per mancato esperimento dell’opposizione, i ricorrenti proponevano ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del titolo. Il Ministero si costituiva in giudizio a mezzo dell’Avvocatura distrettuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, perché notificato al Ministero e non opposto. Sussiste quindi la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza.

Il giudice esamina poi i presupposti dell’azione. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo. In ottemperanza all’art. 5-sexies legge n. 89/2001, i ricorrenti hanno inviato le dichiarazioni attestanti, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito e le modalità di riscossione prescelte. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza alcun pagamento.

Nel merito, il TAR sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’adempimento è fissato nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inerzia, il Collegio nomina commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Non è dovuto compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Il Collegio accoglie anche la domanda di spese, liquidate in favore del difensore antistatario, con rimborso delle spese vive successive al decreto e del contributo unificato, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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