Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e ricorso incidentale (TAR Puglia n. 167 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso principale diventa improcedibile quando il ricorrente dichiari e faccia constare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dovendosi dare attuazione al principio dispositivo. La improcedibilità del ricorso principale determina, per ragioni di dipendenza, la improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse. La complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda costituisce giusto motivo di compensazione integrale delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha approvato la graduatoria finale di una selezione per un incarico di Dirigente Tecnico, contestando il punteggio attribuito al controinteressato e quello assegnato a sé stesso, unitamente agli atti della commissione e, in via subordinata, al bando. Il Comune e il controinteressato si sono costituiti; quest’ultimo ha proposto ricorso incidentale avverso i verbali di valutazione dei titoli.

Con istanza del 9 ottobre 2024 il ricorrente principale, avendo vinto un altro concorso dirigenziale, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in primo luogo che il ricorso principale è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda sulle richieste della parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo: la rinuncia all’utilità della pronuncia, motivata dal conseguimento di un diverso incarico dirigenziale, priva la domanda di interesse concreto e attuale.

Accertata l’improcedibilità del ricorso principale, il Tribunale ne trae la conseguenza sul ricorso incidentale. Questo, proposto dal controinteressato, è anch’esso dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sorte del gravame incidentale segue quella del principale, perdendo la propria ragion d’essere quando venga meno la contestazione che ne costituiva il presupposto.

Il Collegio sottolinea che l’improcedibilità non è dichiarata d’ufficio, ma è coerente con la richiesta della parte. Il Tribunale non esamina nel merito i motivi di ricorso né le censure sul punteggio e sui titoli, limitandosi a prendere atto dell’assetto degli interessi determinatosi nel corso del giudizio.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene che la complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda giustifichi la compensazione integrale. La decisione non sanziona nessuna delle parti, ma distribuisce equamente il carico delle spese in ragione del venir meno dell’interesse in corso di causa. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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