Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e termine per l’esecuzione (TAR Puglia n. 164 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., accertato il mancato adempimento delle obbligazioni discendenti da un giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore. La nomina del commissario ad acta va riservata all’eventualità che l’inadempimento perduri oltre il termine, specie quando il ritardo dipenda da mere carenze organizzative dell’Amministrazione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va applicata automaticamente: la sua funzione di coazione all’adempimento ne impone il rigetto quando l’importo dovuto è modesto e la misura risulta manifestamente sproporzionata.
Il Fatto
La ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formato dalla sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto al beneficio economico della cd. “Carta del docente” per una annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del valore corrispondente — pari a euro 500,00 — oltre interessi o rivalutazione.
Il titolo era passato in giudicato e non risultava eseguito. La ricorrente propone quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, domandando anche la fissazione della somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo successivo. Il Ministero si costituisce svolgendo mere difese. La causa è trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo giudiziale: la sentenza del giudice del lavoro ha natura di giudicato e contiene obbligazioni di pagamento determinate. Dagli atti di causa non risulta alcun adempimento. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato.
Su questa base il TAR ordina al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla notifica a cura di parte, se anteriore.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Tribunale la riserva all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo il termine. La scelta si fonda sul comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, ove il ritardo è stato determinato da mere carenze organiche dell’Amministrazione. La riserva evita l’aggravio di un ausiliario quando l’esecuzione spontanea resta possibile.
La domanda di penalità di mora viene invece respinta. Il Collegio sottolinea che si tratta del pagamento di somme non particolarmente elevate, rispetto alle quali lo strumento di coazione all’adempimento appare manifestamente sproporzionato. Il rigetto non è generale, ma parametrato all’entità dell’obbligo e alla funzione della misura.
Le spese processuali sono compensate, in ragione della limitata attività processuale svolta, dell’assenza di rilevanti questioni in fatto e in diritto e della ripetitività del contenzioso. Il ricorso è così accolto nei termini indicati, con esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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