Carta docente e ottemperanza al giudicato: onere probatorio sull’amministrazione (TAR Sicilia n. 3699 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la parte ricorrente assolve all’onere probatorio con la dimostrazione del titolo esecutivo passato in giudicato e della sua notificazione; incombe poi sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo. L’amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione dell’inadempimento non può sottrarsi all’esecuzione integrale del giudicato. Il termine assegnato per l’ottemperanza è di novanta giorni; per l’ipotesi di inutile decorso va nominato commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza diritto a compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Non sono dovute le spese del precetto, essendo l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1417/2025 del 22 maggio 2025, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 2.000,00, oltre accessori e spese distratte in favore del difensore antistatario.

Il titolo è stato notificato il 22 maggio 2025 ed è passato in giudicato. Poiché il Ministero non ha ottemperato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e, in caso di persistente inattività, la nomina di un commissario ad acta. In corso di giudizio il Ministero ha liquidato le spese legali, ma non quanto dovuto a titolo di carta docente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato il ricorso parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alla domanda di pagamento delle spese legali, essendo intervenuto il pagamento nelle more.

Nel merito, il TAR ha verificato la ritualità della notificazione del titolo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha poi richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo — la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo l’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a. — incombeva sull’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti. Il Ministero, costituitosi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento né ha contestato la documentazione di parte. Ne è derivata l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni.

Il TAR ha esteso l’obbligo esecutivo anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione. Ha invece escluso le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile alla sola scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, che agirà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Al commissario non spetta compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, estensione già affermata dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 550, con distrazione in favore del difensore richiedente, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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