Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 2187 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rimasta ineseguita dalla pubblica amministrazione, costituisce titolo esperibile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che il Legislatore ha approntato proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il ricorso è ricevibile quando è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile in presenza dell’accertamento del passaggio in giudicato e del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il commissario ad acta nominato ratione muneris nella persona di un dirigente dello stesso Ministero resistente non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 665/2024 pubblicata il 3 aprile 2024, ha accertato il diritto di una docente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell’art. 1 legge n. 107/2015. Ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.500,00 oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, e alle spese.
La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata al Ministero il 19 aprile 2024, nelle forme dell’art. 475 cod. proc. civ.. Non essendo intervenuto l’adempimento, la ricorrente ha agito per l’ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notifica, secondo quanto disposto dagli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm..
Quanto all’ammissibilità, il Tribunale ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Messina il 19 novembre 2024. Ha verificato altresì la notifica della sentenza al Ministero il 19 aprile 2024 e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario al novero dei titoli esperibili con l’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non avendo l’Amministrazione dimostrato l’adempimento né allegato fattori impeditivi o estintivi della pretesa. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, mediante accredito sulla carta elettronica del docente della somma di € 2.500,00 oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Quanto alle spese di precetto, il Collegio ha escluso che siano dovute, poiché il ricorso a strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Ha poi nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta ratione muneris nella persona del Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza di parte e con ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Tribunale ha ribadito che il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, richiamando sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese del giudizio sono state liquidate in € 800,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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