Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione dell’obbligo di provvedere all’acquisizione sanante (TAR Sardegna n. 924 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’Amministrazione, dopo la notifica del ricorso, perfeziona l’iter acquisitivo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 degli immobili occupati senza titolo, dando così piena esecuzione all’obbligo di provvedere sancito dal giudicato. In tale evenienza, il sopravvenuto provvedimento satisfattivo rende inutile la prosecuzione del giudizio, non essendovi più alcuna utilità da conseguire. La regola della soccombenza virtuale impone di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione che si sia attivata solo successivamente alla proposizione del ricorso, quand’anche la controversia trovi definizione bonaria.
Il Fatto
La società ricorrente adiva il TAR Sardegna per l’accertamento dell’obbligo del Comune di non provvedere in ordine all’acquisizione, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, dei propri immobili occupati e detenuti senza titolo. La società chiedeva che il Giudice fissasse il termine per l’adempimento e nominasse un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La questione traeva origine dalla sentenza del TAR Sardegna n. 79/2023, rimasta ineseguita. Nelle more del giudizio, il Comune adottava la Deliberazione n. 33 del 25 luglio 2025 e il conseguente Decreto del Dirigente n. 2 del 17 ottobre 2025, notificato e trascritto, perfezionando così l’iter acquisitivo delle aree in contestazione. Le parti concordavano sulla cessazione della materia del contendere, divergendo unicamente sul regime delle spese.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rilevato che l’avvenuta esecuzione del giudicato, con l’adozione degli atti che hanno perfezionato l’acquisizione sanante, determina la cessazione della materia del contendere, come dichiarato dalle stesse parti. L’intervenuta adozione del provvedimento satisfattivo ha infatti eliminato ogni residua utilità della decisione.
Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione resistente. Il Comune si era attivato per la definizione dell’iter procedimentale soltanto dopo la notifica del ricorso, circostanza che ha determinato la necessità della tutela giurisdizionale per ottenere quanto già spettante in forza del giudicato.
La condanna è stata parametrata alla contenuta misura di euro 1000,00, oltre accessori di legge, anche in considerazione della definizione in via bonaria della controversia. Il Tribunale ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.