Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2198 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale formatosi davanti al giudice del lavoro ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e sorregge la pretesa del creditore ove adeguatamente documentata e non contrastata dall’ente debitore. Poiché l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma è diretta al suo soddisfacimento, l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: capitale residuo, interessi e accessori vanno verificati quanto a misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’azione esecutiva è ammissibile. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna un termine per il pagamento e nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza diretta del creditore e in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in favore della ricorrente, derivante dall’abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, riconoscendole un’indennità onnicomprensiva pari a 11 mensilità dell’ultima retribuzione, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata come titolo esecutivo. Poiché l’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, il pagamento della somma quantificata con accessori, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione al patrono antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorso è pertanto da accogliere e l’inottemperanza da dichiarare.
Il Tribunale chiarisce però la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che la quantificazione operata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ..
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali hanno dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’azione per il recupero coattivo.
Assegnato un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente intervenuti, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione che tiene conto della natura stereotipata della materia, e con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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