Silenzio sull’accoglienza e lista d’attesa: improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Toscana n. 1615 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento della Prefettura sull’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, in corso di causa, risulti che il richiedente è stato collocato in una lista di attesa organizzata secondo criterio cronologico. L’inerzia oggetto di accertamento è venuta meno e la pronuncia richiesta resterebbe priva di utilità. L’eventuale contestazione del criterio di gestione delle istanze, o della sospensione procedimentale che ne deriva, appartiene a un’azione impugnatoria autonoma avverso il provvedimento prefettizio che quel criterio ha fissato, non al rito del silenzio.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, formalizza nel maggio 2025 la domanda di riconoscimento e il 9.05.2025 chiede l’accesso alle misure di accoglienza, con inserimento in CAS. La Prefettura non inserisce l’istante nell’elenco delle istanze di collocamento, pubblicato sul sito e ordinato secondo l’ordine temporale di presentazione.
Il ricorrente propone ricorso, notificato il 12.06.2025, per l’accertamento del silenzio-inadempimento e dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. L’Amministrazione si costituisce con atto di mero stile. In giudizio il ricorrente deposita una memoria, che il Collegio qualifica tardiva, contenente una comunicazione del 25.06.2025 attestante l’avvenuto inserimento in lista d’attesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della pretesa azionata: il ricorrente assume un diritto incondizionato all’accoglienza e la totale assenza di discrezionalità in capo alla Prefettura. Il Tribunale richiama il proprio orientamento secondo cui, in mancanza di un termine diverso, alle istanze presentate ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 si applica il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Richiama altresì la giurisprudenza secondo cui non si configura inerzia amministrativa quando la Prefettura comunichi che, nei limiti delle oggettive possibilità, i richiedenti sono stati inseriti in apposita lista d’attesa (TAR Toscana, Sez. II, n. 472 del 2024; TAR Toscana, Sez. II, n. 666 del 2025).
La memoria tardiva non può essere valutata quanto alle ulteriori articolazioni difensive. Il Collegio ritiene tuttavia di dover prendere atto del dato di fatto in essa allegato: la Prefettura ha inserito il ricorrente nella lista dei soggetti in attesa di collocamento, organizzata secondo criterio cronologico. Una pronuncia di accertamento dell’inerzia e dell’illegittimità del silenzio sarebbe inutile, essendo tali evenienze pacificamente venute meno.
Il Tribunale chiarisce poi il perimetro del giudizio. Il ricorso è costruito secondo lo schema tipico dei rimedi avverso il silenzio-inadempimento e non consente una pronuncia di legittimità sugli atti richiamati. Se si volesse sostenere che l’inserimento nell’elenco separato integri una sospensione procedimentale in attesa della definizione della procedura Dublino, tale effetto deriva dal decreto prefettizio del 14 gennaio 2025, che ha fissato quel criterio. La sua rimozione andava domandata con un’azione impugnatoria autonoma, non con il rito del silenzio.
Il Collegio esclude la conversione del rito: manca nel ricorso una compiuta articolazione di censure avverso il provvedimento prefettizio, richiamato solo nelle conclusioni e in modo generico. Il ricorso è quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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