Carta docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 589 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è accolto quando dagli atti non risulti l’esecuzione del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Una sentenza del Tribunale civile di Pistoia, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto dei ricorrenti al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e all’accredito delle relative somme per gli anni scolastici indicati, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La decisione è passata in giudicato.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, i ricorrenti hanno convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, chiedendo anche la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta che la sentenza del giudice civile sia stata eseguita. Questo dato è sufficiente per l’accoglimento del ricorso: il giudicato non tollera un’inercia dell’Amministrazione debitrice che si protragga oltre i termini di legge.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione dei ricorrenti la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato nella corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna alla penalità di mora in favore di ciascun ricorrente, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute. La decorrenza è fissata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.