Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 600 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato che il titolo giudiziale non risulta eseguito, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione debitrice di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato. Alla scadenza inutile di quel termine consegue la nomina del commissario ad acta, già disposta in via preventiva con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio. L’oggetto dell’ottemperanza è circoscritto al capo di sentenza che riconosce il beneficio economico e non si estende al capo relativo alle spese liquidate in favore dei procuratori antistatari. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell’Amministrazione e si distrae in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, con la sentenza n. 287 del 4 dicembre 2023, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, tramite la Carta elettronica del docente prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad accreditare la somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724/1994.

Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria il 24.09.2024, la creditrice ha notificato il titolo alla sede reale dell’Amministrazione il 15.02.2024, facendo decorrere il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Poiché l’esecuzione non seguiva, ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm. e ha verificato la ritualità della notificazione all’Amministrazione, avvenuta a mezzo PEC presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato all’indirizzo estratto dal Registro PP.AA. Il Ministero non si è costituito.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione del titolo. La condotta omissiva dell’Amministrazione integra quindi il presupposto dell’ottemperanza, rendendo il ricorso fondato.

Un passaggio qualificante riguarda la delimitazione dell’oggetto del giudizio. Il Collegio ha precisato che l’ottemperanza deve intendersi riferita al solo capo della sentenza relativo al riconoscimento del beneficio della Carta docente, e non anche al capo sulle spese liquidate in favore dei procuratori antistatari. L’ordine di esecuzione è dunque circoscritto a quel solo capo.

Il Tribunale ha assegnato all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per ogni adempimento necessario. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, incaricato di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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