Fascia di rispetto del cimitero militare tedesco e intesa preventiva tra Stati (Cons. Stato n. 4338 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime dei cimiteri di guerra disciplinati da trattati internazionali si distingue da quello dei cimiteri militari assoggettati alle sole fonti interne, come conferma l’art. 277 del d.lgs. n. 66/2010, che fa salva la legge n. 801/1957 di ratifica dell’Accordo di Bonn. L’art. 338, secondo comma, del r.d. n. 1265/1934, che esclude la fascia di rispetto di 200 metri per i cimiteri militari di guerra decorsi dieci anni dall’ultimo seppellimento, non opera automaticamente quando il sito sia tutelato da un accordo internazionale. L’Accordo di Bonn impone un vincolo procedurale di concertazione tra i due Stati per ogni iniziativa suscettibile di pregiudicare la quiete, il decoro e la sacralità del cimitero, comprese le aree esterne limitrofe. La mancata intesa preventiva impedisce il rilascio del titolo edilizio, prevalendo sulla deroga urbanistica alla fascia di rispetto. La tutela pattizia si fonda sul principio di buona fede nell’esecuzione degli impegni internazionali.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva al Comune il rilascio di un permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001 per edificare una struttura turistico-ricreativa su un’area confinante con il Cimitero Militare Tedesco di Costermano sul Garda. Il sito è realizzato in esecuzione dell’Accordo di Bonn del 22 dicembre 1955, ratificato con legge n. 801/1957; l’art. 11 ne demanda la gestione al Volksbund e l’art. 12 affida le modalità esecutive alla concertazione tra l’ente tedesco e le autorità italiane.
Il Comune negava il titolo richiamando la sentenza del TAR Veneto n. 13/2023, che in un caso ritenuto analogo aveva fissato in 200 metri la fascia di rispetto, anziché nei 50 metri dello strumento urbanistico comunale. Il TAR respingeva il ricorso con la sentenza n. 1803 del 2024. La proprietaria appella, contestando l’identità dei casi e l’interpretazione estensiva del trattato.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’applicabilità della fascia di rispetto di 200 metri al cimitero militare tedesco. L’appellante sostiene un’interpretazione restrittiva dell’Accordo di Bonn, limitata alle sole aree di sepoltura, con applicazione alle aree esterne della deroga dell’art. 274 del d.lgs. n. 66/2010, che riproduce l’art. 338, secondo comma, del r.d. n. 1265/1934.
Il Collegio respinge tale lettura richiamando l’art. 277 del d.lgs. n. 66/2010, che espressamente fa salve le leggi di ratifica degli accordi internazionali in materia di cimiteri di guerra stranieri e richiama la legge n. 801/1957. Il legislatore distingue quindi i cimiteri regolati da trattati da quelli soggetti alle sole fonti interne. Poiché l’Accordo di Bonn non menziona la fascia di rispetto, la soluzione va ricavata dall’interpretazione del quadro normativo integrato dagli accordi.
La Sezione richiama il proprio precedente Cons. Stato, Sez. IV, n. 4822 del 3 giugno 2025, che aveva confermato la sentenza del TAR n. 13/2023 e riconosciuto un dovere dello Stato italiano di garantire la tranquillità e la sacralità del cimitero. Da tale obbligo discende che ogni intervento potenzialmente pregiudizievole, sull’area cimiteriale o su quelle esterne limitrofe, deve essere preventivamente concordato tra i rappresentanti dei due Stati. Il vincolo di intesa si applica anche alle scelte urbanistiche che incidano sulle condizioni di quiete e decoro del sito.
Nella specie la riduzione della fascia a 50 metri non è stata concertata con lo Stato tedesco e la struttura turistica risulta oggettivamente idonea a recare pregiudizio al diritto di riposo dei caduti. La costituzione del Volksbund, che continua a contrastare l’intervento, conferma l’assenza di intesa. Il Collegio precisa che l’estensione della fascia non può derivare dalla prassi interna seguita in passato né dalle note del Commissariato Generale della Difesa e dell’ente tedesco, che non affermano l’applicabilità dei 50 metri. Il vincolo procedurale pattizio prevale quindi sull’art. 338, secondo comma, e la sua violazione impedisce l’autorizzazione dell’intervento.
Il secondo motivo è infondato: la deroga introdotta dalla Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio concerne testualmente solo l’art. 338, quarto comma, del r.d. n. 1265/1934, relativo ai nuovi cimiteri e agli ampliamenti, non l’ipotesi del quinto comma sull’insediamento di nuovi interventi urbanistici. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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