Il piano paesaggistico va impugnato solo con l’atto che concretamente lo applica (TAR Trentino-Alto Adige n. 242 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mera titolarità di un interesse protetto non giustifica l’azione giudiziale quando tale interesse non sia concretamente leso dall’atto di cui si chiede la rimozione. Nel caso di atto amministrativo a contenuto generale, quale il piano paesaggistico provinciale, l’impugnazione è inammissibile sia quando la lesione richiede ulteriori atti esecutivi non preordinati e vincolati, sia quando tali effetti limitativi della sfera giuridica non sono attuali. L’interesse a ricorrere deve essere concreto ed attuale: non è sufficiente una compromissione meramente ipotetica, rimessa a un futuro e discrezionale provvedimento applicativo dell’ente locale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un ex esercizio alberghiero andato distrutto a seguito di un evento naturale, ha interesse a ricostruire l’immobile. Il piano paesaggistico provinciale, con la norma transitoria in contestazione, subordina la riedificazione alla presentazione dell’istanza entro dieci anni dall’evento o dalla demolizione. Ritenendo che il proprio fabbricato fosse ormai oltre tale termine, la società ha presentato osservazioni in sede di approvazione del piano, chiedendo l’inserimento di una norma transitoria che salvaguardasse gli effetti dei giudicati favorevoli o ammettesse la trattazione delle istanze precedentemente presentate secondo la disciplina previgente.
Respinto tale apporto, la società ha impugnato la delibera di approvazione dell’integrazione del piano e gli atti connessi. Costituitesi la Provincia autonoma e la municipalità, che hanno eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse, il giudice è stato chiamato a stabilire se la ricorrente subisca una lesione diretta e attuale dalla norma di piano o se questa si realizzi solo in sede di rilascio del titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha inquadrato la questione sul piano processuale, verificando in via preliminare la sussistenza dell’interesse a ricorrere richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. e dalla costante giurisprudenza amministrativa. La norma afferma che un atto a contenuto generale, qual è il piano paesaggistico, è impugnabile solo se dalla sua applicazione deriva un pregiudizio immediato e non meramente ipotetico alla sfera giuridica del ricorrente, in misura maggiore rispetto alla generalità dei consociati.
Applicando tale principio, il TAR ha rilevato che la disposizione transitoria impugnata non incide direttamente sul patrimonio giuridico della società: essa riceve applicazione solo nel momento in cui la municipalità esamina un’eventuale istanza di ricostruzione. La ricorrente stessa ha ammesso che il pregiudizio potrebbe derivarle dalla futura e restrittiva applicazione della norma in sede di diniego del titolo edilizio. Si tratta di una compromissione meramente eventuale, che dipende da una misura discrezionale e futura dell’ente locale.
Il collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’impugnazione di un atto a contenuto generale è inammissibile quando la lesione si produce solo attraverso atti esecutivi non preordinati e vincolati (richiamate, tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5258 del 2009 e n. 2144 del 2013), oppure quando i suoi effetti limitativi non sono attuali (Sez. VI n. 2184 del 2011). Ha inoltre richiamato un proprio recente orientamento in materia analoga, reso in tema di approvazione del piano settoriale degli impianti di risalita.
Quanto agli argomenti della difesa, il TAR ha osservato che il rilievo circa la richiesta del diritto di passaggio concerne un’istanza edilizia del 2018, ormai definita, estranea all’atto impugnato. La pretesa di una posizione giuridica differenziata, derivante dalla pregressa vicenda giudiziaria risolta con pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, non vale a trasferire l’attualità della lesione in capo alla norma di piano. Nemmeno il mancato accoglimento delle osservazioni in sede di approvazione vale a fondare un interesse diretto, non conseguendo a ciò alcun pregiudizio concreto.
Il ricorso è pertanto stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale; il collegio ha disposto la compensazione delle spese in considerazione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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