Revoca patente e nuovo titolo: il triennio non richiede la riabilitazione (TAR Puglia n. 768 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella formulazione dell’art. 120 cod. strada anteriore alla novella introdotta dall’art. 8 della legge 25 novembre 2024 n. 177, il decorso del triennio dalla revoca della patente non è condizione aggiuntiva rispetto ai requisiti morali del primo comma. Il destinatario della revoca può proporre istanza di rilascio di una nuova patente senza che sia necessaria la riabilitazione penale. Il prefetto non è tuttavia vincolato: deve compiere una nuova istruttoria e una valutazione discrezionale a esito libero, calibrata sulle ragioni prospettate dall’istante. Il diniego che si limiti a constatare il difetto di riabilitazione è pertanto illegittimo. La giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in ragione del potere discrezionale esercitato dall’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Brindisi il nulla osta per conseguire una nuova patente di guida. Il titolo precedente era stato revocato dopo una condanna in appello, divenuta irrevocabile, con applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno.
L’amministrazione ha respinto l’istanza con una nota del 19 luglio 2024, dichiarandola inammissibile. Il provvedimento si fonda su due argomenti: il nulla osta non costituisce procedimento autonomo, ma fase interna del procedimento di competenza della Motorizzazione civile; in ogni caso occorre la riabilitazione penale. Il ricorrente ha impugnato la nota davanti al TAR Puglia. L’Avvocatura erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitempo il profilo temporale. La vicenda precede la novella dell’art. 8 della legge n. 177/2024, in vigore dal 10 dicembre 2024, che ha riscritto il terzo comma dell’art. 120. Per il principio tempus regit actum si applica la formulazione anteriore. Su questa base l’eccezione di difetto di giurisdizione è disattesa: il potere prefettizio, allora, era connotato da discrezionalità, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito il Tribunale conferma il contenuto dell’ordinanza cautelare, che aveva già sospeso l’atto. Richiama il diverso indirizzo espresso dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 8439 e n. 11077 del 2022. Secondo tale lettura, la riabilitazione non è condizione che si aggiunge al triennio. L’opposta ricostruzione, già seguita dalla Sezione con la sentenza n. 532 del 2022, espone il destinatario della revoca a un trattamento deteriore rispetto a chi chiede il titolo per la prima volta. Il termine assumerebbe così sostanza di sanzione ex lege.
Il Collegio aderisce alla prima lettura, con una precisazione rilevante. Il “può” del terzo comma non comporta che l’accoglimento dell’istanza discenda automaticamente dal decorso del triennio. Il prefetto deve svolgere una istruttoria aggiornata e valutare in concreto le esigenze del richiedente, anche lavorative, secondo il criterio indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 99 del 2020.
Applicando tali principi, il provvedimento impugnato risulta illegittimo. La Prefettura ha dichiarato inammissibile l’istanza per il solo difetto di riabilitazione penale, senza considerare il decorso di oltre tre anni dalla revoca. Ha omesso la valutazione discrezionale richiesta. Il ricorso è quindi accolto e l’atto annullato, con salvezza dei successivi provvedimenti dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro, oltre accessori, in ragione della semplicità e ripetitività della questione.
Nota della Redazione
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