Punteggio aggiuntivo nel rapporto informativo tra discrezionalità e motivazione (TAR Sardegna n. 376 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dalle autorità valutatrici nei rapporti informativi del personale della Polizia di Stato sono connotati da ampia discrezionalità tecnica e afferiscono al merito dell’azione amministrativa; essi sfuggono alle censure di legittimità salvo che si rivelino palesemente arbitrari, irrazionali, illogici o fondati su evidente travisamento dei fatti. L’attribuzione dei due punti aggiuntivi previsti dall’art. 63 d.P.R. n. 335/1982 costituisce una facoltà eccezionale, riservata a funzionari che abbiano dimostrato capacità straordinarie e doti eccezionali di carattere professionale e morale. Ne consegue che un onere di motivazione specifico e rafforzato si impone solo quando il punteggio aggiuntivo viene attribuito, e non quando viene negato. Nessun affidamento o automatismo può farsi discendere dall’attribuzione della premialità negli anni precedenti, stante l’autonomia della valutazione annuale.
Il Fatto
Il ricorrente, funzionario della Polizia di Stato, aveva ricevuto il rapporto informativo relativo a una determinata annualità con l’attribuzione del punteggio complessivo di 72, pari al massimo, e giudizio di “ottimo”. Nel quadriennio precedente aveva sempre conseguito 74 punti, ovvero 72 più i due punti aggiuntivi, e per le linee guida sulle promozioni l’attribuzione di 74 per cinque anni consecutivi consentiva l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente. La mancata attribuzione della maggiorazione gli aveva pertanto precluso la possibilità di conseguire la promozione.
L’organo compilatore aveva proposto l’attribuzione dei due punti, ma il Questore, in sede di visto e osservazioni, non aveva condiviso la proposta, richiamando il rendimento complessivo e alcuni richiami orali. Il Consiglio di amministrazione aveva quindi riconosciuto il solo massimo ordinario. Il ricorso gerarchico del dipendente era stato rigettato e questi ha impugnato il diniego e il presupposto rapporto davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 62 d.P.R. n. 335/1982 disciplina il rapporto informativo e i parametri di giudizio; l’art. 63 consente all’organo competente di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo per ciascun elemento. Le istruzioni del D.M. 6 maggio 1996 precisano che la proposta del compilatore per il punteggio aggiuntivo deve essere corredata da idonea motivazione, volta a evidenziare doti eccezionali e straordinario spirito di sacrificio.
Il Tribunale ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui i giudizi valutativi sono espressione di discrezionalità tecnica e sindacabili solo per le figure sintomatiche dell’eccesso di potere. Su questa base esclude irregolarità nell’iter procedimentale: la discordanza tra proposta del compilatore e visto del Questore appartiene alla fisiologia del processo valutativo e non ne riflette una patologia. Anzi, la proposta del compilatore, nel richiamare tralaticiamente il punteggio delle annualità precedenti, non esplicitava alcun profilo atto a giustificare il surplus.
Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 3746 dell’11 luglio 2013, secondo cui la facoltà di assegnare i due punti è largamente discrezionale e una stringente motivazione dovrebbe imporsi unicamente in ipotesi di attribuzione e non di diniego. Aggiunge che nessun affidamento può derivare dalla premialità conseguita negli anni precedenti, stante l’autonomia della valutazione annuale.
Quanto al merito delle censure, il Tribunale osserva che la mera attribuzione di incarichi prestigiosi non comporta automaticamente il riconoscimento del punteggio, rilevando il livello quali-quantitativo delle prestazioni. L’assenza di riscontri scritti sui richiami orali non è dirimente, perché la lieve entità della misura non imponeva formalizzazione. Le variazioni di punteggio tra annualità sono evenienza fisiologica e non indice di contraddittorietà; un obbligo di motivazione rafforzata è riconosciuto solo in caso di cadute di punteggio particolarmente vistose, evenienza estranea al caso, in cui la valutazione resta pari al massimo.
Il ricorso è dunque infondato. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.