Concessioni demaniali balneari e disapplicazione della proroga al 2033 (TAR Lazio n. 313 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente oltre il termine stabilito dal diritto dell’Unione. L’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018, come l’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020 e l’art. 3, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, sono disapplicabili per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Il Comune che aveva apposto il timbro di estensione al 2033 può pertanto ridurre l’efficacia del titolo, senza necessità di comunicazione di avvio e senza indennizzo. Il mero avviso di pubblicazione delle istanze di proroga, volto solo a consentire osservazioni dei terzi, non integra una procedura selettiva con garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
Il Fatto
Il Comune di Terracina aveva dapprima esteso al 2033 la durata della concessione demaniale marittima relativa a uno stabilimento balneare, in applicazione dell’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018. L’estensione seguiva un avviso pubblico recante le istanze di proroga, pubblicato per venti giorni all’albo on line, e l’apposizione di un timbro sul titolo concessorio.
Dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria, il Comune ha revocato il precedente indirizzo e ha ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31.12.2023, poi al 31.12.2024 con una proroga tecnica. Il concessionario ha impugnato la determina dirigenziale e la delibera di Giunta, lamentando la riduzione della durata del proprio titolo, l’illegittimità delle proroghe legislative disapplicate e la violazione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso con motivazione succintamente motivata ai sensi degli artt. 3, 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., richiamando una giurisprudenza consolidata, anche della stessa Sezione. Il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica: le norme nazionali che prevedono la proroga automatica al 2033 non possono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
La questione centrale riguarda la natura della procedura seguita dal Comune. Il concessionario sosteneva che l’estensione fosse avvenuta all’esito di un confronto competitivo, tale da rendere applicabile la salvaguardia delle procedure selettive già deliberate. Il Collegio esclude però che il mero avviso di pubblicazione delle istanze, finalizzato solo a consentire osservazioni dei terzi e privo di alcun avvertimento circa la possibilità di presentare istanze concorrenti, integri una selezione imparziale e trasparente. L’art. 37 cod. nav. non è più idoneo a garantire adeguata pubblicità dell’avvio, dello svolgimento e del completamento della procedura.
Ne consegue la disapplicazione anche dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale dei titoli concessori. La clausola di salvezza delle gare deliberate prima dell’entrata in vigore del decreto non opera, perché la procedura comunale non era selettiva.
Il Collegio esclude poi che la riduzione dell’efficacia temporale costituisca revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Il Comune si è limitato a dare doverosa applicazione al diritto europeo, riconducendo i titoli a una durata compatibile con i principi di concorrenza: non erano quindi necessari la comunicazione di avvio del procedimento né alcun indennizzo, e l’affidamento del concessionario non merita tutela a fronte di provvedimenti conformi alla disciplina unionale. Le censure sulla proroga tecnica e sul decreto milleproroghe sono dichiarate inammissibili per difetto di interesse, oltre che infondate.
Nota della Redazione
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