Carta docente: onere della prova dell’inadempimento del giudicato sull’Amministrazione (TAR Sicilia n. 3269 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la parte ricorrente assolve l’onere probatorio del fatto costitutivo dimostrando l’esistenza di un titolo esecutivo del giudice ordinario passato in giudicato e la sua notificazione. Incombe invece sull’Amministrazione, per l’art. 2697, comma II, c.c., provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, e quindi le ragioni che renderebbero inefficace il giudicato o giustificherebbero l’inadempimento. In mancanza di tale prova, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo di ottemperanza e assegna all’ente un termine per provvedere, nominando in via anticipata il commissario ad acta. Il commissario scelto tra i dirigenti dello stesso Ministero non ha diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Non sono dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è frutto di una libera scelta del creditore.
Il Fatto
Con sentenza n. 1213/2024 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente, docente, di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, condannando l’amministrazione scolastica agli adempimenti conseguenti, alle medesime condizioni riconosciute ai docenti di ruolo.
Il titolo è stato notificato il 29 marzo 2024 ed è passato in giudicato. Secondo il ricorrente l’Amministrazione non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione. Il ricorso chiede quindi l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Superata questa soglia, la causa è matura per la decisione nel merito dell’ottemperanza.
Il punto centrale è di ordine probatorio. Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, cioè della decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a.
Spettava quindi all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia di quei fatti o il prodursi delle condizioni che ne giustificassero l’inazione. L’ente non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. La conseguenza è l’accertamento della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, con termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza.
L’obbligo di esecuzione comprende anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il suo passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ente. Il commissario non ha diritto a compenso: trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a una pluralità di precedenti conformi dei tribunali amministrativi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua natura, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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