Carta del docente: cessazione della materia e soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 1379 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto adempimento dell’Amministrazione nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere. Ai fini della regolazione delle spese, tuttavia, trova applicazione il principio di soccombenza virtuale: quando l’esecuzione del giudicato intervenga soltanto dopo la notifica del ricorso, le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono poste a carico dell’Amministrazione inadempiente. Il tardivo adempimento, pur satisfattivo dell’interesse sostanziale, non elide la soccombenza processuale del resistente, con liquidazione in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, con sentenza n. 103/2025, l’accertamento del proprio diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per tre anni scolastici, con condanna del Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016.

La sentenza, non appellata, era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero per l’esecuzione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. In corso di giudizio, l’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato che il gestore della procedura aveva accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto dalla sentenza. La difesa della ricorrente ha quindi dato atto dell’intervenuto pagamento, insistendo per la condanna alle spese in forza della soccombenza virtuale.

Il Tribunale ha anzitutto rilevato che l’Amministrazione ha dato piena esecuzione al giudicato nel corso del giudizio. Ne è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale l’interesse all’ottemperanza coattiva.

Sul governo delle spese, il Collegio ha fatto applicazione del principio di soccombenza virtuale. L’adempimento è infatti intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso: senza l’iniziativa giudiziale la ricorrente non avrebbe conseguito il bene della vita. La condotta processuale dell’Amministrazione, inerte nonostante il decorso del termine dilatorio, integra dunque una soccombenza sostanziale che giustifica la condanna alle spese.

Le spese sono state liquidate in dispositivo e poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. La decisione conferma l’orientamento secondo cui la satisfattività sopravvenuta incide sull’interesse sostanziale, ma non sulle spese, quando l’esecuzione segue l’introduzione del giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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