Carta del docente: spese a carico dell’Amministrazione per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 1381 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato intervenuta in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere. Ai fini della regolazione delle spese si applica il principio di soccombenza virtuale: se l’Amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la notifica del ricorso, la stessa va considerata soccombente e condannata alla rifusione delle spese. La condanna alle spese segue pertanto l’esito virtuale del giudizio, valutato alla stregua della condotta processuale tenuta dall’ente pubblico prima dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il TAR Lombardia ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione Lavoro, n. 1190 del 13 novembre 2024, con cui era stato accertato il suo diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l’importo di € 500,00 annui, con condanna del Ministero a metterla a disposizione.
La sentenza, notificata all’Amministrazione e non appellata, era passata in giudicato. Il Ministero era rimasto inerte oltre il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, le spese di lite e l’astreinte ex art. 114, n. 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Con nota del 20 gennaio 2026 il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato che Sogei S.p.A., gestore della procedura di erogazione della Carta del docente, aveva accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto dalla sentenza.
Con note del 9 ottobre 2026 la difesa della ricorrente ha dato atto dell’intervenuto pagamento, chiedendo comunque la condanna dell’Amministrazione alle spese in forza del principio di soccombenza virtuale, posto che l’adempimento era avvenuto solo dopo l’introduzione del giudizio.
Il Collegio ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stata data piena esecuzione al giudicato in corso di causa. La decisione recepisce l’impostazione della ricorrente sul punto.
Sul governo delle spese, il TAR ha applicato il principio di soccombenza virtuale, rilevando che l’Amministrazione ha eseguito il provvedimento azionato soltanto dopo la notifica del ricorso di ottemperanza. Ne ha tratto la condanna del Ministero alla rifusione delle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La statuizione assume rilievo pratico: l’inerzia serbata fino alla proposizione del giudizio non resta priva di conseguenze economiche, anche quando l’adempimento sopravvenga e la domanda di esecuzione non debba essere accolta nel merito. La condanna alle spese funge così da presidio dell’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione.
Nota della Redazione
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