Esecuzione parziale del giudicato non esclude nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 384 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta va nominato per la sola parte del giudicato rimasta ineseguita, quando l’amministrazione abbia dato parziale esecuzione alla sentenza di condanna. Il pagamento del capitale e delle spese non equivale a integrale adempimento se restano dovuti gli interessi oggetto del giudicato. L’amministrazione che si limiti a sollecitare i propri uffici, senza indicare una soluzione concreta, non giustifica un ulteriore differimento dell’udienza. La nomina del commissario ad acta a un dirigente già inserito nella struttura debitrice non comporta liquidazione di compenso.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 3.000 euro, oltre interessi legali e spese di lite. La sentenza, pubblicata l’8 maggio 2024 e notificata il giorno successivo, era passata in giudicato.

Con richiesta di pagamento trasmessa all’Ufficio Scolastico Provinciale la ricorrente aveva sollecitato l’esecuzione. Di fronte all’inerzia ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha corrisposto il bonus e liquidato le spese al procuratore antistatario, senza però pagare gli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato l’inerzia dell’amministrazione alla stregua di un inadempimento parziale. Il pagamento del capitale e delle spese professionali ha esaurito solo una parte del comando contenuto nella sentenza del giudice del lavoro, restando ineseguito il capo relativo agli interessi legali maturati dalla data del diritto all’accredito fino all’attribuzione concreta.

Su questa porzione del giudicato si è concentrata la valutazione del TAR. Poiché il residuo non risultava corrisposto, la pretesa della ricorrente non poteva dirsi soddisfatta. Il Tribunale ha quindi ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 114 cod. proc. amm., che consente di attivare il rimedio sostitutivo quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato nei termini.

Un passaggio rilevante riguarda il comportamento processuale dell’ente. All’udienza camerale del 23 gennaio 2025 il TAR aveva già concesso all’amministrazione un termine di novanta giorni per l’adempimento spontaneo, nell’ottica di favorire la esecuzione bonaria. Alla scadenza il pagamento degli interessi non era stato completato. La difesa pubblica ha riferito di aver sollecitato gli uffici competenti, senza però offrire elementi utili a una definizione tempestiva. Il Collegio ha escluso, per questa ragione, un ulteriore differimento dell’udienza.

La conseguenza processuale è articolata. Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente ai capi già eseguiti, cioè al bonus e alla refusione delle spese, e ha accolto il ricorso per la parte residua relativa agli interessi. Ha quindi nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, assegnando sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato.

Quanto ai profili economici, il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero nella misura di 300 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione tiene conto della serialità della causa e della quasi completa esecuzione del giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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