Riduzione spese lite per serialità nel rispetto dei minimi tariffari (Cons. Stato n. 4460 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dei valori tabellari e il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La serialità del contenzioso, pur non essendo prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, perché costituisce indice di un minor impegno difensivo. Il rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso liquidato, in applicazione del principio secondo cui il compenso è proporzionato all’importanza dell’opera. Il giudice è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo qualora si discosti dalla regola della soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura di euro 500,00 per tre anni scolastici, oltre accessori. Formatosi il giudicato, l’interessato ha promosso ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna.
Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha liquidato solo le spese legali del giudizio di lavoro, rimanendo ineseguita la parte relativa al capitale. Il TAR ha accolto il ricorso, nominando il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva e liquidando le spese del giudizio di ottemperanza in euro 500,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. L’appellante censura proprio tale statuizione, ritenendola inferiore ai parametri tariffari minimi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., le precedenti sentenze della Sezione rese su casi analoghi, tra cui la n. 3897 del 7 maggio 2025 e le nn. 4429, 4431 e 4446 del 22 maggio 2025. Il perimetro di indagine è circoscritto alla sola statuizione sulle spese, non contestata nel resto.
Richiamato il principio per cui la liquidazione è espressione di un potere discrezionale, la Corte ribadisce il limite rappresentato dal divieto di somme simboliche, lesive del decoro professionale. Sul piano dei valori tabellari, richiama il parere della Sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, che aveva chiarito come le modifiche ai parametri mirassero a superare l’incertezza applicativa e a fissare soglie minime non derogabili, escludendo il contrasto con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea n. 427 del 23 novembre 2017.
Su questa base, la quantificazione operata dal primo giudice risulta non corretta, perché si colloca al di sotto dei valori tariffari per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 147 del 2022. La Corte precisa tuttavia che la motivazione del TAR non è apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale.
Ed è proprio la serialità il fulcro del ragionamento. Pur non rientrando tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, essa può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione del compenso, quale indice di un minor impegno difensivo, secondo l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, che impone la proporzione del compenso all’importanza dell’opera. In riforma parziale, la Corte determina quindi le spese del primo grado in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Le spese del grado di appello sono integralmente compensate, in ragione del solo parziale accoglimento rispetto a una richiesta superiore e in linea con numerosi precedenti della Sezione.
Nota della Redazione
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