Carta docente non erogata e pensionamento: risarcimento danno da esecuzione giudicato (TAR Liguria n. 305 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accertato con sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, non trovi esecuzione per l’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la sopravvenuta cessazione dal servizio del docente non è ostativa al rimedio risarcitorio. Venuta meno l’utilità della prestazione in forma specifica per il pensionamento, il danneggiato può attivare la tutela ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. Il danno è liquidato in misura corrispondente all’importo del beneficio non accreditato, con gli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza di cognizione. Il giudice amministrativo può adottare le misure di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., fissando un termine per l’ottemperanza e nominando un commissario ad acta.
Il Fatto
Con la sentenza n. 107/2024 il Tribunale di Imperia, sezione Lavoro, aveva riconosciuto al docente il diritto alla carta del docente per cinque anni scolastici, dal 2017/2018 al 2021/2022, per un importo complessivo di € 2.500,00, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito ad adottare gli atti necessari per il godimento del beneficio.
La sentenza è rimasta ineseguita. Il docente, divenuto nel frattempo destinatario di una carta del docente mai accreditata, ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. Il pensionamento intervenuto nel settembre 2024 rendeva impossibile l’esecuzione in forma specifica. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato non contestato: la cessazione dal servizio del docente fa venir meno le esigenze formative funzionali al sistema scolastico e rende impossibile l’attribuzione del bonus destinato all’acquisto di beni e servizi formativi, come già affermato da Cass. civ., sez. lavoro, n. 29961 del 2023. L’esecuzione in forma specifica non è dunque praticabile.
Tale impossibilità dipende dal ritardo dell’Amministrazione. La data del pensionamento è posteriore alla scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza di condanna. L’inadempimento è quindi addebitabile al Ministero e il rimedio risarcitorio risulta correttamente attivato ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm..
I presupposti formali sono integrati dalla produzione della sentenza da ottemperare con l’attestazione del passaggio in giudicato. Nel merito, il Collegio riscontra l’inadempimento non contestato, la riconducibilità del pregiudizio all’inerzia dell’Amministrazione e l’assenza di allegazioni idonee a giustificare la mancata esecuzione.
La quantificazione del danno corrisponde direttamente alla somma che il Ministero era tenuto ad accreditare, pari a € 2.500,00, oltre agli interessi legali maturati dopo il giudicato. Il Tribunale adotta inoltre le misure di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm.: fissa un termine di sessanta giorni per l’ottemperanza e nomina, in caso di inerzia, un commissario ad acta nel Direttore della competente Direzione Generale. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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