Diniego di condono per ampliamento del manufatto ricostruito dopo incendio (TAR Liguria n. 304 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio, pendente l’istanza di sanatoria, sul manufatto possono essere eseguiti esclusivamente interventi di manutenzione conservativa. La ricostruzione conseguente a evento accidentale che comporti difformità di sagoma, aumento di superficie e di volume esorbita dall’ambito degli interventi consentiti e giustifica il diniego. La natura accidentale dell’evento non muta il quadro, perché il richiedente poteva ricostruire il bene tal quale, previa notificazione al Comune, ove avesse inteso avvalersi dell’art. 35, comma 14, legge n. 47/1985. Il diniego di condono costituisce esercizio di potere vincolato: non sono configurabili profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento. Il parere della commissione edilizia non è obbligatorio per il rilascio della sanatoria straordinaria.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato nel 1986 istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 per un fabbricato di civile abitazione. Il Comune aveva respinto l’istanza nel 2011, rilevando che il manufatto in legno era andato distrutto per incendio e che al suo posto era stata realizzata una nuova costruzione, con incremento di superficie e volumetria e mutamento della sagoma.

Il diniego veniva impugnato. Il TAR adito rigettava il ricorso; il Cons. Stato, Sez. VI, n. 4315 del 2021 lo accoglieva, ritenendo che la ricostruzione avesse comportato solo modesti adeguamenti e che l’incendio fosse intervenuto oltre venticinque anni dopo la domanda. A seguito delle diffide della ricorrente, il Comune comunicava nel 2023 il preavviso di rigetto e, ricevute le osservazioni, adottava nel 2024 un nuovo provvedimento negativo. Da qui il ricorso al TAR, con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo e sul secondo motivo, il TAR esclude che il nuovo diniego riproduca la motivazione già censurata dal Consiglio di Stato. Il Comune, ottemperando al giudicato, ha indicato in modo analitico le difformità: sagoma diversa, maggiore superficie per mq. 3,59 e maggiore volume per mc. 12,18. Si tratta di dati non contestati e dunque pacifici.

Tali difformità esorbitano dagli interventi manutentivi conservativi, gli unici consentiti sugli immobili oggetto di domande di sanatoria pendenti. Il carattere accidentale dell’incendio non assume rilievo dirimente: l’argomentazione della ricorrente prova troppo, poiché nulla le impediva di ricostruire il manufatto tal quale, sotto la propria responsabilità e previa notificazione al Comune ai sensi dell’art. 35, comma 14, legge n. 47/1985, evenienza della quale non vi è traccia.

Quanto alle osservazioni al preavviso di rigetto, il TAR richiama il principio secondo cui la presentazione di memorie non impone all’amministrazione la puntuale e analitica confutazione delle stesse, essendo sufficiente la motivazione complessivamente resa (TAR Sicilia Catania, Sez. II, n. 3120 del 2023).

Sul terzo motivo, il Collegio richiama l’orientamento per cui, trattandosi di norme regolamentari, non opera il principio iura novit curia e la parte deve trascrivere o allegare le disposizioni invocate (Cass. civ., Sez. V, n. 19360 del 2018; n. 13743 del 2017). Nel merito, il parere della commissione edilizia non è obbligatorio nel procedimento di condono, per la specialità dello stesso e l’assenza di previsione espressa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 10719 del 2022). Quanto alla norma regionale sul paesaggio, essa risulta abrogata e non confermata dal testo unico del 2014, dunque non costituisce parametro di legittimità.

Sui motivi quarto e quinto, il TAR osserva che il diniego di condono è espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi: non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere come la disparità di trattamento (C.G.A.R.S. n. 637 del 2024; TAR Veneto, Sez. II, n. 380 del 2024). Stante la contumacia del Comune, nulla si dispone sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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