Prescrizione differenze retributive e esecuzione del giudicato nel passaggio di ruolo (TAR Sicilia n. 1291 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato di condanna della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo verifica la piena conformità dell’attività amministrativa successiva al comando contenuto nella sentenza esecutiva. L’amministrazione non può estendere alle differenze retributive una prescrizione che il giudice del lavoro abbia dichiarato con esclusivo riferimento alla regolarizzazione contributivo-previdenziale, essendo il relativo accertamento circoscritto all’ambito in cui l’eccezione è stata proposta. Il diritto all’integrale riconoscimento dell’anzianità maturata nel ruolo di provenienza, in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, costituisce effetto del giudicato sostanziale. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive contro la Pubblica Amministrazione, l’inerzia dell’ente legittima l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente transitata dalla scuola materna alla scuola secondaria di secondo grado, ha ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, una sentenza che ha riconosciuto il diritto al computo integrale del servizio pregresso ai fini della ricostruzione di carriera e del trattamento economico e pensionistico. La sentenza ha inoltre condannato le amministrazioni scolastiche alla regolarizzazione della posizione contributiva e al pagamento delle differenze retributive.

L’amministrazione scolastica, nel dare attuazione al giudicato, ha adottato due decreti con i quali ha applicato alle differenze retributive un termine prescrizionale quinquennale, dapprima decorrente dall’anno del passaggio di ruolo, poi computato con riferimento al quinquennio antecedente alla domanda giudiziale. La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, contestando la parziale esecuzione del titolo esecutivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato la posizione dell’INPS, evocato in giudizio ai sensi dell’art. 114, primo comma, c.p.a. e ritenuto estraneo alla controversia, pur correttamente intimato. Nel merito, il TAR ha ricostruito il contenuto del giudicato rilevando che il Tribunale di Catania, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 9144/2016), aveva affermato il diritto dell’insegnante al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna in caso di passaggio alla scuola secondaria.

Il punto decisivo riguarda la prescrizione. Il TAR ha osservato che nessuna eccezione prescrittiva era stata proposta dall’amministrazione scolastica nel giudizio civile, non essendosi essa costituita davanti al Tribunale di Catania. La prescrizione quinquennale era stata dichiarata con esclusivo riferimento alla regolarizzazione contributivo-previdenziale, perché eccepita dall’INPS, unica controparte costituita. Da qui l’inammissibilità della lettura estensiva operata dall’amministrazione, che ha applicato ai crediti retributivi un limite temporale mai statuito dal giudice del lavoro.

Il Collegio ha poi verificato i presupposti processuali dell’esecuzione. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione nella propria sede legale in data 3 novembre 2022; al momento della proposizione del ricorso era pertanto ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003. La sentenza era inoltre passata in giudicato, come attestato in atti.

In accoglimento del gravame, il TAR ha ordinato all’amministrazione scolastica di dare piena e corretta esecuzione alla decisione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica su istanza di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, ha nominato il Segretario Generale del Comune di Palermo quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese, liquidate in complessivi euro 1.100,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione scolastica, essendo l’INPS estraneo alla controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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