Revoca del permesso di costruire e necessità del contraddittorio procedimentale (C.G.A.R.S. n. 219 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di costruire costituisce esercizio di un potere discrezionale di autotutela, per il quale la comunicazione di avvio del procedimento è dovuta. L’omissione della comunicazione non può essere sanata invocando l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 quando il contenuto dell’atto avrebbe potuto essere diverso. L’esito di un giudizio instaurato tra altri soggetti, avente ad oggetto l’annullamento di un atto individuale, non produce effetti erga omnes e non condiziona la posizione del titolare di un permesso autonomamente rilasciato. L’amministrazione deve comunque motivare in ordine alle ragioni di interesse pubblico che giustificano il ritiro dell’atto, dovendo ponderare tutti gli interessi coinvolti secondo l’art. 21-nonies legge n. 241/1990.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto dal Comune il permesso di costruire per la realizzazione, su un tratto di arenile, di una struttura stagionale da destinare a solarium. Il rilascio era stato preceduto da un parere legale, reso sul presupposto che la posizione della società fosse analoga a quella di altra richiedente.

Il TAR Sicilia aveva annullato, su ricorso del Comune, la concessione demaniale rilasciata dall’A.R.T.A. a una diversa società. Ritenuta l’analogia delle posizioni, il Comune aveva revocato il permesso di costruire. Il TAR, con sentenza n. 1461/2024, aveva rigettato il ricorso della società, compensando le spese. La società ha proposto appello, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. VI, n. 2772 del 2022: le norme sulla partecipazione procedimentale non vanno interpretate in senso formalistico, ma avendo riguardo al pregiudizio effettivo causato al privato. L’omissione della comunicazione di avvio non determina l’automatica illegittimità del provvedimento quando opera l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, che dequota i vizi formali quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere differente.

Nel caso concreto, però, il potere esercitato è di natura discrezionale, riconducibile ai poteri di autotutela. All’appellante spettava dunque la comunicazione di avvio, che il Comune ha omesso: la violazione del contraddittorio è palese.

Il Collegio sottolinea che l’indicazione, nel permesso di costruire, di un contenzioso pendente tra altre parti può costituire ragione esplicativa della decisione, ma non può condizionare l’efficacia del provvedimento all’esito di quel giudizio, rendendo quasi automatica la caducazione dell’atto. Nei procedimenti a potestà non vincolate la partecipazione del cittadino assume rilievo centrale sul piano della legittimità. Il Collegio richiama l’art. 12 legge reg. Sicilia n. 7/2019, che annovera tra i diritti dei partecipanti l’audizione personale, con obbligo di valutarne i risultati in sede di decisione.

Il fatto ritenuto dirimente era costituito dall’esito di un giudizio di cui l’interessato non era parte. L’annullamento di quell’atto individuale non può produrre effetti erga omnes, per i limiti soggettivi del giudicato amministrativo ex art. 2909 c.c., formatosi sulla pronuncia che aveva confermato la sentenza favorevole al Comune in un giudizio rispetto al quale l’appellante era rimasto estraneo.

Sussiste anche la dedotta carenza di motivazione: il Comune deve esternare le ragioni di interesse pubblico giustificanti la revoca. L’eventuale illegittimità dell’atto da ritirare è solo uno dei presupposti dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, dovendosi ponderare tutti gli interessi. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e annullamento dell’atto, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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