Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta nella Carta docente (TAR Lombardia n. 273 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina all’amministrazione di darvi esecuzione entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, provvede un commissario ad acta nominato sin d’ora, che adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato. La richiesta di pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza azionata con distrazione in favore del procuratore è inammissibile nel giudizio di ottemperanza, perché ivi è parte esclusivamente il ricorrente e non il difensore, titolare di un autonomo titolo di credito. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 26 marzo 2024, che le riconosceva, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, il beneficio economico della cd. “Carta del docente” per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero ad accreditare l’importo di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite.

Il titolo, notificato il 27.03.2024, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 02.08.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. L’amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.: l’esistenza di un titolo esecutivo costituito da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e l’inerzia dell’amministrazione obbligata. Entrambi risultano documentati.

La pretesa fatta valere è adeguatamente provata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. La non costituzione non consente alcuna difesa sul punto e il ricorso è pertanto fondato.

L’amministrazione va conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, o in un dirigente o funzionario delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.

Quanto alla richiesta di pagamento delle spese liquidate nella sentenza azionata con distrazione in favore del procuratore, la domanda è inammissibile in questa sede. Nel giudizio di ottemperanza è ricorrente esclusivamente la parte, non anche il procuratore, titolare di un autonomo titolo di credito distinto rispetto alla posizione dell’assistito. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza, ordina l’esecuzione nei termini indicati, nomina il commissario ad acta e condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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