Carta docente ai precari: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 935 del 25.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che abbia condannato l’Amministrazione al riconoscimento del contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’avvenuta liquidazione delle sole spese legali non integra esecuzione della sentenza, restando ineseguito il capitale. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inottemperanza, accoglie il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. e nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita del giudicato. La nomina può essere conferita a un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio; in tal caso non è dovuto alcun compenso commissariale. Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, con sentenza n. 97/2024 pubblicata il 4 marzo 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, secondo le modalità dell’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e del d.p.c.m. 28 novembre 2016, con rifusione delle spese.
La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria in data 27 febbraio 2025. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’Amministrazione, nel corso del giudizio, ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, così parzialmente ottemperando alla sentenza. Il giudicato relativo al riconoscimento del capitale è rimasto invece del tutto ineseguito.
La difesa dell’Amministrazione ha dichiarato in camera di consiglio di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire utili indicazioni per una soluzione tempestiva della controversia. Tale attività sollecitatoria, priva di esito, non vale a escludere l’inottemperanza.
Su queste premesse il ricorso è accolto e si dispone la nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita del giudicato. Il commissario è individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio.
Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, nella misura di euro 500,00 oltre accessori, con liquidazione che tiene conto della serialità della causa e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.