Trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale e difetto di attualizzazione del presupposto (TAR Molise n. 339 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, pur connotato da ampia discrezionalità, trova il proprio presupposto nell’oggettiva esistenza di una situazione di fatto lesiva del prestigio e della funzionalità del servizio, riferibile alla presenza dell’interessato in una determinata sede. Il giudizio di idoneità della condotta a compromettere l’immagine del reparto deve essere compiuto con riguardo all’attualità e alla luce delle sopravvenienze documentali emerse nel corso del procedimento. È pertanto illegittimo, per travisamento e sviamento dalla causa tipica del potere, il provvedimento che si fondi su una base motivazionale ormai apodittica e astratta, senza aver valutato la persistenza dell’interesse pubblico al trasferimento dopo l’annullamento d’ufficio della sanzione disciplinare e l’archiviazione del procedimento penale. Il termine di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria e il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto finale. La domanda risarcitoria richiede la prova del danno e dell’elemento soggettivo, non essendo sufficiente il solo annullamento dell’atto lesivo.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, prestava servizio presso il Raggruppamento Operativo Speciale, Sezione Anticrimine di Campobasso, con mansioni inerenti alla criminalità organizzata ed eversiva. A seguito di un esposto, veniva avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare per la violazione dell’art. 732 del d.P.R. n. 90/2010, conclusosi con l’irrogazione della sanzione del rimprovero. Il militare proponeva istanza di riesame e l’Amministrazione annullava d’ufficio la sanzione, non risultando la mancanza adeguatamente documentata.
Nel frattempo, il procedimento penale aperto dalla Procura di Campobasso veniva archiviato dal G.I.P. per assenza di riscontri. Ciò nonostante, il Comando Generale disponeva il trasferimento d’autorità del militare per incompatibilità ambientale, richiamando la proposta del R.O.S. Il ricorrente impugnava la determinazione davanti al TAR Molise, deducendo la violazione del termine procedimentale, l’omessa comunicazione di avvio, lo sviamento di potere e il difetto dei presupposti di fatto, chiedendo altresì il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, fondata sul successivo trasferimento del ricorrente ad altra struttura dell’Arma. La presa di servizio altrove non recide il rapporto di lavoro e non fa venir meno l’interesse, anche solo morale, allo scrutinio di legittimità dell’atto, considerata la rilevanza del vaglio in prospettiva risarcitoria.
Nel merito, il primo motivo — violazione del termine di 180 giorni ex art. 1040, comma 1, lett. l), del d.P.R. n. 90/2010 — è infondato. Il termine ha natura ordinatoria con funzione acceleratoria, sicché il suo mancato rispetto non incide sulla legittimità del provvedimento né priva la P.A. del potere di provvedere. La dilatazione procedimentale, peraltro, è avvenuta nell’interesse del ricorrente, che ha esercitato l’accesso e presentato memorie.
Anche il secondo motivo è respinto. Il trasferimento d’autorità rientra nella categoria degli ordini militari e, in forza dell’art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, è sottratto all’applicazione dei capi I, III e IV della legge n. 241/1990. Nel caso concreto, tuttavia, la comunicazione di avvio del 29 settembre 2020 ha consentito al militare di comprendere le ragioni del trasferimento e di esercitare accesso e contraddittorio.
Il Collegio accoglie invece i motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente. Il provvedimento è illegittimo per travisamento e sviamento dalla causa tipica del potere, nonché per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Il Comando Generale non ha adeguatamente motivato sulla persistenza dell’interesse pubblico al trasferimento, smentita dal tempo trascorso senza che la situazione producesse criticità. Il giudizio di idoneità della condotta a ledere l’immagine del reparto non è stato attualizzato, nonostante l’annullamento della sanzione e l’archiviazione penale. La motivazione, fondata sulla sola esigenza di tutela del corretto funzionamento del reparto, risulta apodittica e astratta, facendo assumere all’atto una connotazione essenzialmente punitiva.
Accolta la domanda caducatoria, il Collegio rigetta quella risarcitoria per mancata dimostrazione dei danni. Il trasferimento ha comportato solo un mutamento d’ufficio nella stessa città, senza effetto dequalificante, e non è configurabile un ius in officio. Le spese sono compensate stante la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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