Verifica interna incarichi PNRR non si limita a nota ai dirigenti (TAR Sardegna n. 934 del 25.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b), d.lgs. n. 165/2001 presuppone l’accertamento oggettivo dell’impossibilità di utilizzare le professionalità interne all’amministrazione. Tale verifica non si esaurisce in una richiesta rivolta ai dirigenti dei servizi, soprattutto se formulata con un termine di due giorni e senza esame dell’organigramma. La ricognizione deve essere effettiva e sostanziale, deve individuare i soggetti in possesso della professionalità specifica e non impegnati in attività complesse, e deve trovare motivazione articolata nel provvedimento di affidamento. La mera richiesta di disponibilità integra un adempimento formale e determina l’illegittimità della procedura esterna.

Il Fatto

Il Comune di Cagliari, nel quadro delle misure per l’attuazione del PNRR, avviava una selezione esterna per un incarico di esperto senior in progettazione e gestione di opere pubbliche, con contratto di lavoro autonomo. Prima dell’avvio, il Servizio Lavori Pubblici indirizzava ai dirigenti dell’ente una nota con cui chiedeva di segnalare, entro due giorni, l’eventuale disponibilità di funzionari idonei allo svolgimento dell’incarico.

Una funzionaria tecnica dell’ente, in servizio a tempo indeterminato e prossima al collocamento in quiescenza, impugnava la determinazione di approvazione dell’avviso e gli atti successivi della procedura, alla quale partecipava senza superare la selezione. Dopo l’accesso agli atti proponeva motivi aggiunti avverso i verbali della commissione e le graduatorie. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di decadenza dalle facoltà processuali. Il Comune si è costituito tempestivamente e nel processo amministrativo non opera il termine dell’art. 167 cod. proc. civ., richiamato solo tramite l’art. 39 cod. proc. amm., poiché manca una lacuna da colmare e l’art. 46 cod. proc. amm. ammette la costituzione fino all’udienza di discussione.

Parimenti infondata è l’eccezione di carenza di interesse. La ricorrente avrebbe potuto partecipare alla selezione esterna optando, in caso di esito favorevole, per le dimissioni e la stipula del contratto a termine. L’interesse permane anche dopo il pensionamento, perché l’art. 10 d.l. n. 36/2022 consente agli enti locali titolari di interventi finanziati dal PNRR di conferire incarichi ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 anche a soggetti in quiescenza, fuori dalle ipotesi di esclusione dell’art. 1, commi 4, 5 e 15, d.l. n. 80/2021. Quanto all’avviso non impugnato, esso è allegato alla determina e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Nel merito è fondato il primo motivo, comune al ricorso e ai motivi aggiunti. La norma richiede che l’amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di impiegare le risorse interne. Si tratta di una fase di effettiva ricognizione, coerente con il principio generale del miglior impiego delle risorse disponibili.

La nota rivolta ai soli dirigenti, con termine di due giorni, non integra una reale ricognizione, ma un adempimento formale privo di valenza sostanziale, come affermato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, n. 89/2025 e dalla n. 135/2024 della stessa Sezione. L’accertamento richiede un esame dell’organigramma e una motivazione articolata nel provvedimento di affidamento. Rileva inoltre che la nota non è stata portata a conoscenza della ricorrente. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle altre censure e compensazione delle spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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