Ottemperanza al giudicato del Giudice di Pace e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2315 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il difensore della parte vincitrice non può agire per il recupero delle spese processuali riconosciute in favore del patrocinato, in virtù del divieto di sostituzione processuale di cui all’art. 81 cod. proc. civ., salvo che abbia dichiarato di non aver riscosso gli onorari, di aver anticipato le spese e ne abbia chiesto la distrazione in proprio favore. Le ulteriori somme richieste per spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo se funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo e ad atti accessori, non anche per le spese di precetto, che attengono all’esecuzione forzata e sono imputabili alla libera scelta del creditore. La clausola del mandato che attribuisce espressamente al difensore la facoltà di incassare le somme ne legittima la riscossione e produce effetto liberatorio per il debitore.

Il Fatto

Con sentenza n. 522 del 13 aprile 2022, corretta con ordinanza del 4 marzo 2024, il Giudice di Pace di Siracusa ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del ricorrente, di somme per danno da lesione, danni a beni e spese legali, oltre accessori.

Notificato il titolo, l’Amministrazione ha chiesto documentazione integrativa e, ritenendola insufficiente, ha corrisposto solo la somma di € 212,36 a titolo di interessi. Il creditore ha quindi agito per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita e ha depositato l’esito negativo del controllo preventivo di regolarità contabile sul decreto di liquidazione di importo maggiore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che il titolo è stato ritualmente notificato e che è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996. L’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Quanto alle spese legali, il Tribunale richiama il divieto di sostituzione processuale e la giurisprudenza amministrativa secondo cui il difensore non può recuperare le spese riconosciute alla parte vincitrice, salvo distrazione. Ne consegue il rigetto della richiesta di distrazione delle somme liquidate per il ricorso per ATP, non disponendo in tal senso l’ordinanza di correzione.

Sulle spese di precetto, la Corte esclude che siano dovute: nel giudizio di ottemperanza sono rimborsabili solo le spese funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica della sentenza e agli atti accessori. Le spese di precetto attengono all’esecuzione forzata e il creditore che sceglie l’ottemperanza non può addossarle al debitore.

Sulla delega all’incasso, il Collegio osserva che il ricorrente ha espressamente conferito ai difensori la facoltà di incassare le somme. Richiamata la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale afferma che la previsione nel mandato non è mera espressione di stile, ma conferisce al difensore il potere di ricevere le somme e di liberare il debitore.

Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo, detratto quanto già corrisposto, nel termine di 60 giorni, e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con condanna alle spese processuali in favore dei procuratori distrattari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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