Carta del docente ai precari, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Molise n. 401 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che riconosce al docente precario il beneficio della carta elettronica del docente costituisce titolo azionabile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dovendosi garantire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Ai fini dell’esecuzione non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ.. In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione il giudice amministrativo ordina il pagamento entro un termine ultimativo e nomina un commissario ad acta, salva la possibilità di applicare in prosieguo la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 237/2023 aveva accertato il diritto di una docente precaria, titolare di supplenze nell’anno scolastico 2022/2023, al beneficio della carta del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 500,00 mediante accredito sulla carta elettronica introdotta dall’art. 1 della legge n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione.
Passata in giudicato la decisione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione successiva. L’amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità né la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso. La decisione era stata inoltre notificata all’amministrazione in copia conforme all’indirizzo PEC.
Sul punto il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, in base alle quali, dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. Le modalità di notificazione adottate dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.
Quanto alla natura del titolo, il Tribunale ritiene che la sentenza emessa dal giudice civile appartenga al novero dei provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con l’ottemperanza, espressamente prevista dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato, corrispondendo la somma richiesta a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ordina dunque al Ministero di provvedere al pagamento nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, cui assegna ulteriori 40 giorni. Quanto alla penalità di mora, il Collegio non ravvisa allo stato i presupposti, riservandosi diversa valutazione su nuova istanza di parte in caso di mancata collaborazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 600,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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