Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 90 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro e condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, è nominato un commissario ad acta che provvede agli adempimenti sostitutivi. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima della proposizione del ricorso. Quando il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 4364 del 19 dicembre 2023, che ha accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 per un determinato anno scolastico e ha condannato l’amministrazione al pagamento di quanto dovuto. Il titolo, notificato in data 06.02.2024, è rimasto inadempiuto per la sorte capitale.

Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano il 27.09.2024. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna al pagamento di una somma a titolo di penale per ogni giorno di ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione, costituitasi formalmente in data 14.10.2024, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.

Il Tribunale ha quindi qualificato la fattispecie come inottemperanza al giudicato, con conseguente condanna dell’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.

Il percorso argomentativo si articola sul meccanismo dell’esecuzione sostitutiva. Una volta decorso inutilmente il termine assegnato, provvede, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente, un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato.

Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi per quanto occorra della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.

Quanto al trattamento economico del commissario, il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di € 1000,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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