Potere di vigilanza edilizia svincolato dai termini di autotutela per SCIA difforme (TAR Sicilia n. 1793 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività spiega effetti solo in relazione all’intervento effettivamente segnalato e non anche quando l’opera realizzata sia difforme dal progetto oggetto di segnalazione. In presenza di una rappresentazione inesatta o non veritiera, la SCIA non si perfeziona e l’amministrazione può accertarne e dichiararne l’inefficacia in ogni momento, esercitando il potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia ai sensi dell’art. 19, comma 6-bis, legge n. 241/1990 e dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001. I limiti temporali dell’annullamento d’ufficio non operano quando il provvedimento inibitorio costituisce esercizio della vigilanza su un’attività difforme dalla segnalazione. La pendenza dell’istanza di accertamento di conformità non rende illegittimo l’ordine di demolizione, ma ne determina solo una temporanea inefficacia fino alla definizione del procedimento di sanatoria.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un edificio per civile abitazione con annesso magazzino agricolo, ha presentato al Comune un permesso di costruire e successivi titoli: una SCIA di variante del 2018, una SCIA del 23 gennaio 2020, due SCIA alternative al permesso di costruire del 21 dicembre 2021 per il recupero volumetrico del piano cantinato e il cambio di destinazione d’uso del deposito agricolo in attività ricettiva, e infine una SCIA in sanatoria del 6 febbraio 2023.

Dopo sopralluoghi e interlocuzione procedimentale, il Comune ha annullato la SCIA del 2020 e la successiva segnalazione di agibilità, poi le due SCIA del dicembre 2021 e infine ha emesso ordinanza di demolizione. La ricorrente ha impugnato tutti gli atti con ricorso e motivi aggiunti, deducendo la tardività dell’autotutela, il difetto di interesse pubblico e, quanto all’ordine di demolizione, l’erronea applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 in luogo dell’art. 37. Un terzo proprietario di fondo adiacente ha spiegato intervento ad opponendum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile l’intervento del terzo: la sola vicinitas non basta a fondare l’interesse, mancando l’allegazione concreta di un danno cagionato dalla costruzione, secondo quanto precisato da C.G.A.R.S. n. 919 del 2022.

Nel merito, il Tribunale rileva che l’annullamento della SCIA del 2020 si fonda sull’accertata difformità tra opera realizzata e progetto segnalato, in particolare la rototraslazione dell’area di sedime superiore al 2 per cento rispetto al progetto approvato, circostanza non contestata e confermata dalla stessa istanza di sanatoria. Tale difformità assume rilievo ai fini della necessaria autorizzazione paesaggistica, esclusa dall’allegato A, punto A.31, della legge regionale n. 5/2019 solo per le varianti che non eccedano il 2 per cento delle misure progettuali.

Da ciò deriva l’inconferenza dei rilievi sulla tardività dell’autotutela: il provvedimento, nel suo contenuto sostanziale, costituisce esercizio del potere di vigilanza edilizia, non soggetto ai limiti degli artt. 19 e 21-nonies legge n. 241/1990. Conseguentemente è legittimo anche l’annullamento della segnalazione di agibilità, che presuppone la conformità dell’opera al progetto ai sensi dell’art. 24 d.P.R. n. 380/2001.

Quanto ai motivi aggiunti, l’inefficacia delle segnalazioni precedenti rende l’immobile privo di regolare titolo abilitativo, presupposto necessario per l’efficacia delle successive SCIA in variante. La SCIA n. 40627 si fondava sull’erroneo presupposto della legittimità del locale tecnologico, mentre il cambio di destinazione d’uso del deposito non è assentibile ex art. 37, comma 3, legge regionale n. 19/2020, che presuppone un fabbricato realizzato con regolare titolo, né mediante SCIA, trattandosi di mutamento urbanisticamente rilevante. La rappresentazione fuorviante rende la SCIA inidonea a legittimare i lavori, precludendo ogni affidamento (TAR Liguria n. 887 del 2023).

Infine, l’ordine di demolizione è legittimo: la pendenza della sanatoria ne determina solo una temporanea inefficacia, destinata a cessare con la definizione del procedimento (Cons. Stato n. 2855 del 2022). La valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere (Cons. Stato n. 8778 del 2022). Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *