Conversione permesso stagionale richiede contratto subordinato non nuova offerta stagionale (TAR Trentino-Alto Adige n. 213 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, presuppone l’offerta di un effettivo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. La mera offerta di una nuova opportunità di lavoro stagionale non è idonea a tal fine, ma rileva esclusivamente nell’ambito della proroga disciplinata dall’art. 24, comma 8 del medesimo decreto. Rinnovazione e conversione costituiscono istituti distinti, fondati su presupposti differenti; una diversa lettura renderebbe superflua la disciplina della proroga, in contrasto con il principio di conservazione. La scadenza del titolo al momento della domanda non è ostativa alla conversione, ma il difetto del requisito contrattuale impone comunque il rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, entrava in Italia con visto per lavoro stagionale di nove mesi e otteneva il relativo permesso di soggiorno. Scaduto il titolo, ne chiedeva il rinnovo e poi presentava istanza di conversione in lavoro subordinato, allegando la disponibilità di ulteriori proposte lavorative nel settore turistico-alberghiero e di aver lavorato con continuità per più contratti.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Provincia autonoma di Bolzano rigettava l’istanza, valorizzando la scadenza del permesso al momento della domanda. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo anche l’omessa traduzione del provvedimento e chiedendo la rimessione in termini. Il Collegio, con ordinanza cautelare, accoglieva sul punto la rimessione in termini e respingeva la sospensiva; la causa giungeva poi alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il TAR dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno. L’oggetto del giudizio è il diniego di conversione adottato dallo Sportello Unico provinciale; il Ministero è rimasto estraneo al petitum, essendo intervenuto solo per il tramite della Questura nell’ambito del rilascio del permesso stagionale, provvedimento non impugnato. Il Collegio richiama sul punto il proprio orientamento (T.R.G.A. Bolzano n. 93 e n. 94 del 2024).
Nel merito, il Tribunale riconosce fondate le doglianze sulla tempestività della domanda di conversione. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 4332 del 2018, il Collegio conferma che l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno non osta alla conversione. Il rigetto viene tuttavia fondato su un diverso e autonomo presupposto.
Il parametro applicabile è l’art. 24 d.lgs. n. 286/1998. Il comma 8 disciplina la rinnovazione del permesso stagionale in presenza di una nuova opportunità di lavoro stagionale; il comma 10 subordina la conversione all’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Il TAR sottolinea che i due istituti hanno presupposti distinti: l’offerta stagionale rileva solo ai fini della proroga.
Il Collegio esclude che una lettura estensiva possa equiparare le due fattispecie. Se l’offerta stagionale valesse come offerta subordinata, la disciplina della proroga risulterebbe superflua e in conflitto con il comma 10, in violazione del principio di conservazione, richiamato nella formulazione di Consiglio di Stato, sez. VII, n. 2701 del 2024.
Nel caso concreto il contratto prodotto presentava i tratti tipici del lavoro stagionale. L’epigrafe richiamava espressamente l’attività stagionale e le date contrattuali coincidevano con uno dei due periodi indicati nella licenza alberghiera del datore di lavoro. Il contratto, stipulato con durata “fine stagione”, non integrava quindi la nozione richiesta dal comma 10 e si rivelava inidoneo. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio in favore della Provincia, liquidate in euro 1.000,00, e compensazione verso il Ministero.
Nota della Redazione
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