Delibera consiliare di diniego edilizio illegittima per lesione del riparto di competenze (TAR Lombardia n. 2763 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per violazione del riparto di competenze funzionali, la delibera del Consiglio comunale che, a prescindere dal nomen iuris adottato, definisca in concreto l’esito di una pratica edilizia, imponendo alla dirigenza la scelta già compiuta sull’istanza di permesso di costruire. Costituisce atto di gestione, e non atto di indirizzo politico, il provvedimento consiliare a contenuto dispositivo puntualmente determinato che non lascia alcun margine valutativo al successivo atto di esecuzione. La delibera che determina il diniego dell’istanza edilizia lede il principio della distinzione delle competenze tra organo consiliare e dirigenti comunali ed è pertanto annullabile. Resta salvo il potere dell’amministrazione di rieditare i propri provvedimenti dopo l’annullamento giurisdizionale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva sottoscritto nel 2010 con il Comune una Convenzione urbanistica per l’edificazione e l’urbanizzazione di un comparto in variante al Piano attuativo n. 11. Dopo aver realizzato le opere di urbanizzazione primarie e secondarie e aver ottenuto i titoli edilizi per i lotti da 1 a 9, presentava istanza di permesso di costruire per l’ultimo lotto, il n. 10.
Il procedimento, avviato ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, si protraeva tra plurime richieste di integrazione e un parere negativo della Commissione per il paesaggio. Dopo un incontro conclusosi senza esito e una diffida a concludere, il Comune comunicava la delibera consiliare n. 76 del 30.10.2020, recante l’atto di indirizzo per l’avvio dei procedimenti conseguenti, e in seguito adottava un provvedimento dirigenziale di diniego. La società impugnava la delibera davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, incentrato sulla distinzione delle competenze tra organo consiliare e dirigenti comunali. La delibera impugnata è illegittima perché, una volta adottata, il responsabile del servizio non avrebbe potuto porre in essere alcun atto di gestione diverso: gli è stata imposta la scelta già compiuta su un determinato esito della procedura.
Il Tribunale chiarisce che la delibera, a prescindere dalla terminologia usata, è atto di gestione e non fissazione di linee generali e di scopi da perseguire. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio distingue gli atti di indirizzo — che, senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda, impartiscono direttive per orientare l’esercizio delle funzioni — dagli atti che incidono su una singola pratica.
La delibera n. 76/2020 presenta un contenuto dispositivo puntualmente determinato, che non lascia margine al successivo atto di esecuzione: interviene sull’istanza di permesso di costruire e ne determina l’esito negativo. Da qui l’annullamento per violazione del riparto normativo di competenze funzionali, in applicazione dei principi richiamati da TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 531 del 2005 e da TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2991 del 2012.
Il Collegio esamina poi il profilo dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione del successivo diniego dirigenziale. L’eccezione non è accolta: il provvedimento dirigenziale costituisce pedissequa esecuzione della delibera consiliare, il che conserva in capo alla ricorrente un residuo interesse all’annullamento dell’atto presupposto. Poiché il diniego è impugnato con separato ricorso e non può qualificarsi come mera ratifica, è in quella sede che potranno essere fatte valere le ragioni di merito.
Gli altri motivi sono assorbiti in applicazione del principio della ragione più liquida, che consente di decidere sulla questione di agevole risoluzione idonea a dirimere la controversia, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 10970 del 2022. Il Comune conserva il potere di rieditare i propri provvedimenti; le spese sono compensate stante la particolarità del caso.
Nota della Redazione
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