Il ritardo ultraundecennale nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno esclude la continuità con il titolo precedente (TAR Lombardia n. 1092 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata oltre undici anni dopo la scadenza del titolo, in assenza di dimostrate cause di forza maggiore, è tardiva e legittimamente respinta dall’amministrazione. Il ritardo abnorme elide la continuità tra il titolo scaduto e la nuova istanza, che costituisce il presupposto logico-giuridico dell’istituto del rinnovo, e non può essere superato dalla mera allegazione di un’integrazione sociale o lavorativa non comprovata e comunque irregolare. Grava sull’interessato l’onere di provare le ragioni di forza maggiore che gli hanno impedito di presentare l’istanza nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, restando irrilevanti le allegazioni difensive che non superino tale prova.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato scaduto il 27.12.2011, presentava istanza di rinnovo alla Questura di Brescia soltanto il 3.3.2023, a distanza di oltre undici anni. L’amministrazione, dopo aver richiesto un’integrazione documentale ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, respingeva l’istanza con provvedimento del 26.6.2024, ritenendo ingiustificato il ritardo e non dimostrata la percezione di redditi.
Il ricorrente impugnava il diniego deducendo un unico motivo, con il quale, pur riconoscendo il ritardo, lamentava l’omessa valutazione della sua situazione complessiva e del percorso di integrazione maturato durante la permanenza in Italia, come comprovato dall’attività lavorativa medio tempore reperita. Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, depositando la relazione della Questura e la documentazione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il quadro normativo, osservando che l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone la richiesta di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza del titolo, in raccordo con l’art. 13 del medesimo decreto, che sanziona con l’espulsione la mancata richiesta nel termine, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore.
La giurisprudenza citata dalla sentenza, nel richiamare l’indirizzo del Consiglio di Stato, ha chiarito che il sistema di termini risponde allo scopo di evitare l’elusione delle regole che presidiano il rinnovo dei permessi e le modalità di immigrazione secondo i flussi prefissati. La possibilità di superare tali regole è limitata esclusivamente all’ipotesi della tempestiva richiesta, dimostrativa di un effettivo inserimento lavorativo e sociale dello straniero, mentre gli orientamenti più permissivi riguardano fattispecie caratterizzate da ritardi di modesta entità e da specifici elementi giustificativi.
Applicando tali principi, il Tribunale ha rilevato che l’istanza presentata nel marzo 2023, oltre undici anni dopo la scadenza del permesso, integra un ritardo di durata anormale, tale da escludere ogni continuità con il titolo precedentemente posseduto. Nessuna valida giustificazione è stata fornita dal ricorrente, non potendo assumere rilievo la mera allegazione della mancanza della documentazione necessaria, che non integra una causa di forza maggiore impeditiva della tempestiva richiesta.
Quanto all’asserita integrazione, il Collegio ha osservato che essa non risulta comprovata ed è comunque riferita a una permanenza irregolare: dagli atti emerge che il ricorrente non ha prodotto redditi sin dall’anno 2011, circostanza che preclude ogni valutazione favorevole, atteso che il requisito reddituale minimo costituisce condizione soggettiva non eludibile, in quanto attiene alla sostenibilità dell’ingresso nella comunità nazionale.
Il ricorso è stato pertanto respinto in quanto infondato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori. Il provvedimento conferma l’orientamento secondo cui la scelta dei tempi di presentazione dell’istanza di rinnovo non può essere rimessa alla totale discrezionalità dell’interessato, pena la possibilità di permanere in una condizione di irregolarità in contrasto con la disciplina del Testo Unico sull’immigrazione.
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Nota della Redazione
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