Annullamento in autotutela del lotto e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 24 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela, intervenuto nel corso del giudizio, del lotto di gara oggetto di impugnazione determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all’annullamento di atti ormai ritirati, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. La pronuncia di improcedibilità presuppone la verifica che il provvedimento caducatorio sia stato effettivamente adottato e che abbia integralmente rimosso l’atto impugnato, sì da privare la parte dell’utilità perseguita. In presenza di una controversia connotata da peculiarità procedimentali e processuali, la compensazione delle spese di lite risponde al criterio della soccombenza virtuale e alla particolarità della vicenda.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il bando di gara indetto dall’A.U.S.L. Bologna, articolato in lotti, per la fornitura in service di sistemi per imaging ad ultrasuoni intravascolare e relativo materiale di consumo, con riferimento al lotto n. 1. L’impugnazione investiva il bando, il disciplinare, il capitolato speciale, gli allegati tecnici e la scheda di offerta economica, unitamente alla determinazione dirigenziale che, a seguito di istanza di annullamento in autotutela, aveva confermato i requisiti del lotto e al provvedimento di conferma del criterio di aggiudicazione al minor prezzo.
La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti, la riedizione della procedura secondo una lex specialis non limitativa della concorrenza e la condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, con espressa disponibilità al subentro. Si costituiva in giudizio la sola amministrazione resistente; la causa era trattenuta in decisione all’udienza del 15 gennaio 2025.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio l’amministrazione ha depositato memoria dando conto dell’adozione, in data 18 dicembre 2024, della determina con cui ha disposto l’annullamento in autotutela del lotto 1, oggetto del ricorso. Il provvedimento è stato adottato sulla base di una nota del destinatario della fornitura, che ha rappresentato la necessità di acquisire sistemi con caratteristiche tecniche ritenute infungibili, con specifiche relative al diametro di scansione dei cateteri e alla compatibilità con guide da 5 F.
Il Collegio ha preso atto che la stazione appaltante, in presenza di tale dichiarazione, ha disposto l’annullamento del lotto al fine di verificare la presenza sul mercato di operatori economici in grado di commercializzare sistemi con le caratteristiche indicate. La ricorrente, con successiva memoria, ha dichiarato di prendere atto dell’annullamento, rilevando che esso era intervenuto onde evitare la sentenza e confermava la fondatezza del ricorso, e ha concluso per l’improcedibilità per cessata materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale ha ritenuto che l’adozione del provvedimento caducatorio abbia integralmente rimosso gli atti impugnati, con la conseguenza che è venuto meno l’interesse della ricorrente all’accoglimento del ricorso. La decisione non si spinge a qualificare nel dettaglio il vizio dedotto, ma si fonda sulla constatazione dell’effetto satisfattivo prodotto dall’autotutela rispetto all’utilità perseguita in giudizio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile. Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando la particolarità della controversia e l’assenza di soccombenza sostanziale in capo all’amministrazione. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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