Carta elettronica docente obbligo di pagamento commissario ad acta (TAR Sardegna n. 568 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta la mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha condannato l’Amministrazione al pagamento del contributo per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Ove l’Amministrazione non abbia dato integrale esecuzione e non offra indicazioni utili per una soluzione bonaria, il ricorso è accolto e si nomina commissario ad acta. Il commissario può essere individuato in un dirigente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio. All’organo amministrativo, in ragione dell’appartenenza alla stessa struttura, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale Ordinario di Nuoro, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, per complessivi 2.500,00 euro, oltre alla rifusione delle spese. La sentenza, notificata all’Amministrazione e non appellata, è passata in giudicato.
Poiché il Ministero non ha corrisposto quanto statuito, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la condanna dell’Amministrazione, con eventuale nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il thema decidendum muovendo dalla sentenza n. 23 del 6 febbraio 2024 del giudice del lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il thema è costituito dalla verifica dell’esecuzione del giudicato e, in caso negativo, dall’attivazione del rimedio sostitutivo disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm.
In camera di consiglio il difensore della ricorrente ha dichiarato che, alla scadenza del termine assegnato, l’Amministrazione non aveva ancora dato esecuzione alla decisione di condanna, residuando la persistenza del mancato integrale pagamento del bonus annuale statuito dal giudice del lavoro.
La difesa dell’Amministrazione ha riferito di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia. Tale condotta processuale, secondo il Collegio, conferma l’inerzia dell’ente e giustifica l’accoglimento dell’istanza.
Il Tribunale ha quindi nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Nota della Redazione
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