Carta docente a precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 3419 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario non impugnata nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., rientrando il titolo tra i provvedimenti previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è tenuto a eseguire il giudicato che riconosce al docente precario il beneficio della carta elettronica per la formazione, con accredito dell’importo nominale liquidato. L’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo né provi l’avvenuto pagamento non assolve all’onere probatorio posto dall’art. 2697 cod. civ. Decorso inutilmente il termine assegnato, va nominato commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, senza diritto a compenso per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1591/2023 pubblicata il 21 agosto 2023, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero al versamento di € 2.000,00.

Il titolo non è stato impugnato ed è divenuto definitivo. Il Ministero, tuttavia, non ha eseguito la condanna malgrado la notificazione del 1° marzo 2024 e il decorso dei 120 giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, né ha dato riscontro alla richiesta trasmessa via PEC. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta e la nomina di un commissario in caso di inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità dello strumento. La sentenza del giudice ordinario non è stata impugnata nel termine dell’art. 327 cod. proc. civ., come da certificazione in atti, e rientra pertanto nella previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Sono rispettati anche i termini dell’art. 114, comma 1 e dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto al termine dilatorio, il Tribunale rileva che la notificazione al Ministero è stata documentata al 1° marzo 2024, con indicazione degli indirizzi PEC destinatari. La condizione di procedibilità risulta quindi integrata.

Nel merito, il Collegio constata il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato specificamente il titolo né provato l’avvenuto pagamento. Opera il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.

Sussiste dunque l’obbligo di dare esecuzione al giudicato, mediante assegnazione della carta elettronica e accredito dell’importo riconosciuto. Il Tribunale ordina l’adempimento entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il compenso è escluso perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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