Il carabiniere che usa un atto di servizio per una vicenda privata (TAR Puglia n. 431 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il militare che redige un’annotazione di servizio con l’intestazione dell’ufficio di appartenenza e qualificandosi come appartenente all’Arma dei Carabinieri, in relazione a una vicenda personale, esercita funzioni di polizia giudiziaria e non un diritto proprio del privato cittadino. Trova quindi applicazione l’art. 1350 del C.O.M., con esclusione dell’operatività dell’art. 1466 del C.O.M. e conseguente legittimità della sanzione disciplinare. L’obbligo di sollecita comunicazione ai superiori degli eventi che possono avere riflessi sul servizio, previsto dall’art. 748, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010, è coerente con la specialità degli ordinamenti militari e non contrasta con l’art. 52 Cost. La norma regolamentare militare non è riconducibile alla disciplina euro-unitaria sul whistleblowing, che protegge il segnalante di illeciti relativi al proprio contesto lavorativo.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la sanzione del rimprovero inflittagli l’8 luglio 2021 per un comportamento tenuto il 4 settembre 2020, insieme al rigetto del ricorso gerarchico. Il graduato aveva depositato presso la Procura della Repubblica di Foggia un’annotazione di servizio, con intestazione recante l’emblema dello Stato, per esporre episodi privati legati al rinnovo della patente nautica, senza informare i superiori.

L’Amministrazione ha ritenuto che tale condotta avesse creato disservizio e riflessi negativi sul prestigio dell’Istituzione. Il ricorrente ha dedotto di aver agito quale privato cittadino nell’esercizio di un diritto costituzionale, contestando altresì eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione del termine di conclusione del procedimento e del principio di proporzionalità, e sollevando questione di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 748, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010, dichiarandola inammissibile perché riferita a un atto di natura regolamentare e, in ogni caso, manifestamente infondata e carente di rilevanza. L’obbligo di comunicazione è coerente con la specialità degli ordinamenti militari, improntati a una elevata gerarchia funzionale a tutela di interessi preminenti dello Stato.

Il richiamo alla Corte costituzionale n. 229/2018 è giudicato inconferente: quella pronuncia riguardava il bilanciamento tra segreto investigativo e obblighi informativi degli appartenenti alle Forze di polizia, mentre nel caso di specie non vi è alcuna indagine in atto né ordine dell’autorità giudiziaria.

Nel merito, la Corte ritiene dirimente la qualificazione dell’atto. Il ricorrente ha “speso” la propria qualifica e l’intestazione d’ufficio, esercitando le funzioni di polizia giudiziaria cui è istituzionalmente preposto, come confermano gli artt. 55 e 357 cod. proc. pen. Se avesse voluto agire da privato, avrebbe potuto sottoscrivere un semplice esposto o una denuncia. L’art. 1350 del C.O.M. trova quindi piena applicazione.

La censura sull’assenza di riflessi per l’ufficio è inconsistente: l’annotazione ha innescato un procedimento penale e una richiesta della Guardia di finanza all’Arma, che solo allora è venuta a conoscenza del fatto. Il termine di 90 giorni è rispettato, decorrendo dal 16 aprile 2021, data di trasmissione dell’annotazione.

Quanto alla proporzionalità, il rimprovero scritto è sanzione di corpo, la meno afflittiva, priva di effetti giuridici ed economici propri delle sanzioni di stato. Il ricorso è respinto, con reiezione dell’istanza risarcitoria e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 55 c.p.p.

Tutte le 16 sentenze sull'art. 55 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *