Carta elettronica docente tra ottemperanza commissario ad acta e penalità di mora (TAR Liguria n. 245 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario che abbia condannato al rilascio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e all’accredito delle somme riconosciute. L’inerzia dell’Amministrazione integra inottemperanza e giustifica la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza oltre il termine assegnato. È ammessa la condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., determinata negli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione e fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario. (Sintesi)

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 591 del 2023, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, co. 121, della l. n. 107 del 2015, del valore di euro 500,00 per ciascun anno, oltre accessori di legge.

La ricorrente chiede inoltre la condanna dell’Amministrazione al pagamento della c.d. penalità di mora e la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Il Ministero si è costituito in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali del rimedio. È stata prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, il Tribunale rileva che non risulta alcuna attività esecutiva dell’Amministrazione. L’inerzia integra inottemperanza e impone l’ordine di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, mediante il rilascio della carta elettronica e l’accredito della somma spettante, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione generale, che provvederà nei successivi trenta giorni. La nomina è subordinata all’accertamento dell’inottemperanza e opera come strumento di effettività della tutela.

Il Tribunale accoglie anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in applicazione dell’art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a. L’importo è determinato nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, con dies a quo fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e dies ad quem al giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.

In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico del Ministero resistente. Tenuto conto del carattere seriale e della natura della controversia, richiamata l’assimilazione alle procedure esecutive secondo Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, il Collegio le liquida equitativamente in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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