Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta per il pagamento (TAR Lombardia n. 3319 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato di condanna, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia eseguito il pagamento, integra l’inottemperanza. L’amministrazione che non contesti l’an e il quantum del credito e non fornisca indicazioni sull’andamento della procedura non oppone alcuna ragione ostativa all’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo assegna un nuovo termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente compenso e spese. Il titolo esecutivo notificato e passato in giudicato costituisce il parametro dell’accertamento.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza del 18 ottobre 2023, ha accertato il diritto di una docente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale scolastico per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme stabilite. Il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’amministrazione debitrice ed è passato in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza avanti il TAR Lombardia. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto il presupposto temporale dell’azione: rispetto al titolo, ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero non ha formulato deduzioni sul punto né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum, con la conseguenza che il ricorso è fondato e va accolto.
Il Tribunale dichiara quindi l’inottemperanza del Ministero e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti dovuti. La scansione dei termini ricalca il modulo dell’art. 114 cod. proc. amm., espressamente richiamato.
Per l’ipotesi di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, per dare corso al pagamento a spese dell’amministrazione inadempiente, con obbligo di relazione finale alla Sezione.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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