Estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso oneri up front (ABF Collegio di Roma n. 2869 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di credito ai consumatori conclusi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, il rimborso degli oneri non maturati per estinzione anticipata segue regole distinte: i costi recurring si riducono secondo il criterio di proporzionalità puro, gli oneri up front secondo il metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi, salvo diversa previsione pattizia. Le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione hanno natura up front. Quando l’estinzione è solo parziale, il rimborso è commisurato alla quota effettivamente estinta del finanziamento. Se l’intermediario riconosce l’intero importo dovuto e le spese di presentazione del ricorso, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo aver presentato reclamo, si rivolge all’ABF chiedendo l’equo rimborso degli oneri a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile con cessione del quinto dello stipendio, per un importo complessivo di € 1.357,63 oltre interessi, con riferimento alle spese di istruttoria e alle commissioni di intermediazione. Domanda anche la rifusione delle spese legali per € 200,00.

L’intermediario eccepisce che il contratto, sottoscritto in data 02/08/2018, non è stato oggetto di estinzione anticipata ma di estinzione parziale mediante versamento del TFR, per una quota del 50,85%, e che per la parte residua è giunto a naturale scadenza sul piano rinotificato. Applicando il criterio della curva degli interessi e la percentuale di estinzione, propone un ristoro complessivo di € 637,55 oltre interessi, oltre al rimborso di € 20,00 per la presentazione del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama l’art. 125-sexies TUB nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, applicabile ratione temporis per effetto dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023. Sulla scorta della declaratoria di parziale incostituzionalità del testo originario, richiama l’orientamento condiviso dai Collegi: per i costi recurring vale il criterio di proporzionalità puro; per i costi up front, in assenza di diversa previsione pattizia, si applica il metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi.

Quanto agli oneri assicurativi, richiama la decisione n. 13169/2024 del Collegio di coordinamento, che ribadisce l’incompetenza per materia dell’ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma la necessaria conoscibilità ex ante; in difetto, il rimborso si calcola pro rata temporis.

Nel merito, il Collegio aderisce all’indirizzo della decisione n. 16894/2020 del Collegio di Roma che, su identica fattispecie contrattuale, ha qualificato come up front sia le spese di istruttoria sia le commissioni di intermediazione. Applicando la curva degli interessi e la percentuale di estinzione del 50,85%, il rimborso spettante è quantificato in € 617,54, importo diverso da quello richiesto dal ricorrente, che invoca il criterio pro rata temporis.

Poiché l’intermediario si è impegnato a rimborsare l’intero importo spettante secondo le considerazioni del Collegio, oltre alle spese di presentazione del ricorso di € 20,00, e valutata la coerenza dei conteggi, il Collegio ritiene di dichiarare la cessazione della materia del contendere. La domanda di rifusione delle spese legali non è accolta, non essendo necessaria l’assistenza tecnica nel procedimento ABF.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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